Conosci il Fondo Pensione Fon.Te.

Che cos’è Fon.Te.?

Il Fondo pensione Fon.Te. – Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori del commercio, del turismo e dei servizi – è una forma di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, disciplinata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Fon.Te. è iscritto all’albo tenuto dalla Covip con il n. 123 ed è stato istituito in attuazione dell’Accordo collettivo nazionale del 29 novembre 1996 sottoscritto tra CONFCOMMERCIO e FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTuCS – UIL e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre, con l’Accordo collettivo nazionale del 22 gennaio 1999 sottoscritto tra FEDERALBERGHI, FIPE, FAITA, FIAVET e FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTuCS – UIL e successive modificazioni e integrazioni è stata formalizzata l’adesione a Fon.Te. anche del settore turismo.

Qual è la sua forma giuridica?

Fon.Te. è un fondo pensione negoziale, costituito in forma di associazione riconosciuta e operante in regime di contribuzione definita (l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei rendimenti prodotti dalla gestione finanziaria degli attivi del fondo).

Quali garanzie esistono a tutela degli iscritti a Fon.Te.?

Il Fondo è costituito come soggetto giuridico autonomo: un eventuale dissesto dell’impresa non può quindi avere ripercussioni sul suo patrimonio. Le risorse, inoltre, costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello dei gestori finanziari e del depositario: le somme, quindi, non possono essere utilizzate per finalità diverse rispetto a quelle del Fondo e i creditori del gestore o della banca non possono rivalersi su di esse. Il depositario al quale sono affidati gli attivi del Fondo deve eseguire le istruzioni del gestore finanziario verificando che siano conformi alla normativa tempo per tempo vigente. Il controllo sulla materia è affidato alla Covip, Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione.

Chi può aderire a Fon.Te.?

Sono destinatari del Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché i lavoratori apprendisti ai quali si applica il CCNL del Terziario, della distribuzione e dei servizi, ovvero il CCNL per i dipendenti da aziende del Turismo, il CCNL delle imprese di Viaggio e Turismo, il CCNL Pubblici Esercizi – Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, stipulati da Confcommercio Imprese per l’Italia e dalle rispettive Federazioni di Categoria unitamente a FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTuCS.

Destinatari del Fondo sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato, secondo le previsioni dei CCNL applicati ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell’anno.

Al Fondo possono essere associati i lavoratori di settori affini i cui contratti nazionali siano stipulati da Filcams, Fisascat e Uiltucs e/o dalla sola Confcommercio Imprese per l’Italia.

Con accordo tra tutte le Parti istitutive di Fon.Te., possono aderire i lavoratori a cui si applicano contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno sottoscritto apposito accordo di adesione o di confluenza al Fondo.

Sono altresì destinatari del Fondo.:

  1. a) i liberi professionisti, i lavoratori autonomi – ivi inclusi i titolari delle imprese individuali ed i familiari partecipanti alle imprese familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile – che siano associati ad una delle Parti Istitutive di Fon.Te.
  2. b) i liberi professionisti, i lavoratori autonomi – ivi inclusi i titolari delle imprese individuali ed i familiari partecipanti alle imprese familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile – che abbiano un rapporto di collaborazione non occasionale, così come definito dalla normativa tempo per tempo vigente, con aziende che applicano ai loro dipendenti uno dei contratti delle Fonti istitutive. Per ulteriori approfondimenti visita la sezione dedicata

Possono aderire al Fondo, i lavoratori dipendenti dai soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive di Fon.Te.  a livello nazionale, i lavoratori dipendenti dalle relative strutture territoriali nonché coloro che sono posti in aspettativa sindacale ai sensi dell’art. 31 legge 20.05.1970 n. 300.

E’ consentita l’adesione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari.

Per approfondimenti si rimanda allo Statuto del Fondo, alla Nota Informativa e all’allegato 1 della Nota stessa.

 

Perché conviene aderire a Fon.Te.?

Fon.Te. offre la possibilità di costituire una pensione aggiuntiva a quella pubblica che, a seguito della riforma, sarà liquidata con il sistema contributivo e non più con quello retributivo.
L’adesione esplicita del lavoratore comporta:

  • L’obbligo per il datore di lavoro di versare il contributo contrattualmente previsto che, invece, non compete a chi conferisce solo il TFR (tacitamente o esplicitamente).
  • la deducibilità dal reddito fino al valore di 5.164,57 €. dei contributi versati (dall’azienda e dall’iscritto). Nel calcolo del limite non va considerato il flusso di TFR. Il risparmio fiscale viene riconosciuto al lavoratore direttamente in busta paga.
Cosa deve fare l’aderente se i contributi versati, ad esclusione del Tfr, eccedono i € 5.164,57 (contributi non dedotti)?

Se la somma dei contributi versati nel corso dell’anno dal lavoratore e dall’azienda, (ad esclusione del TFR), fosse superiore a € 5.164,57 (quota di deducibilità), occorre comunicare a Fon.Te. l’importo dei contributi non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
Dette somme verranno escluse dalla base imponibile all’atto dell’erogazione della prestazione finale (art. 8, comma 4, D.Lgs. 252/05).
La comunicazione deve essere effettuata attraverso la compilazione ed invio al Fondo del “Modulo dichiarazione contributi non dedotti” entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.

Come si aderisce a Fon.Te.?

Dopo aver preso visione della Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ della Nota informativa e dell’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’ disponibili sul sito, per i lavoratori dipendenti è sufficiente compilare il modulo di adesione on-line, stamparlo, firmarlo e consegnarlo al datore di lavoro che ha l’obbligo di completarlo con i dati relativi all’azienda ed inviarlo a Fon.Te. tramite raccomandata A/R o tramite PEC.

Per quanto riguarda i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, ivi inclusi i titolari delle imprese individuali ed i familiari partecipanti alle imprese familiari, è sufficiente compilare il modulo di adesione on-line, stamparlo, firmarlo ed inviarlo a Fon.Te. tramite raccomandata A/R o tramite PEC.

L’adesione decorre dalla data di sottoscrizione del modulo.

I quadri possono aderire a Fon.Te.?

Sì.

I dirigenti possono aderire a Fon.Te.?

No, hanno un fondo specifico.

Possono iscriversi i soggetti fiscalmente a carico?

Si, i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo possono chiedere l’iscrizione dei loro familiari fiscalmente a carico e dei beneficiari:  l’importo e la decorrenza dei versamenti sono liberi.

Chi sono i soggetti fiscalmente a carico?

Sono considerati fiscalmente a carico i figli (compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati), i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nonché (solo se conviventi con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria) i genitori (anche adottivi), gli ascendenti prossimi, i discendenti dei figli, i generi e le nuore, il coniuge separato, i suoceri, gli adottanti, i fratelli e le sorelle, che abbiano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili) e per i figli di età non superiore a 24 anni un reddito uguale o inferiore a 4.000,00 Euro(al lordo degli oneri deducibili).

Cosa s'intende per beneficiari?

Sono i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

Sono un libero professionista, posso aderire a Fon.Te.?

Sì, secondo le disposizioni dell’art.5 dello Statuto. Per ulteriori approfondimenti, visita la sezione dedicata

Come faccio ad indicare i soggetti designati in caso di premorienza?

Basta compilare ed inviare a Fon.Te. il modulo “Comunicazione dei soggetti designati in caso di premorienza”

Quali sono i costi di partecipazione da sostenere?

Le spese di adesione (una tantum per ciascun iscritto esplicito o tacito)  sono:

– per i lavoratori dipendenti 15,50 €, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,62 a carico del lavoratore (per le imprese di pulizia € 7,75 a carico del datore di lavoro ed € 7,75 a carico del lavoratore);
– per le Associazioni/Istituzioni aderenti all’ANASTE, € 15,49, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,61 a carico del lavoratore;
– per i dipendenti da Farmacie Private € 10,00 di cui € 8,00 a carico del datore di lavoro e € 2,00 a carico del lavoratore;
– per i dipendenti della piccola impresa industriale fino a 49 dipendenti dei settori: chimica e accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro € 11,00di cui € 7,00 a carico del datore di lavoro e € 4,00 a carico del lavoratore;
– per i liberi professionisti/lavoratori autonomi, (ivi inclusi i titolari delle imprese individuali e i familiari partecipanti alle imprese familiari) €30,00;
– per i familiari fiscalmente a carico dell’aderente e del beneficiario €15,50 .

Le spese associative da sostenere durante la fase di accumulo (direttamente a carico dell’aderente):

i) € 22,00 per gli associati che effettuano versamenti nel corso dell’anno, prelevati in occasione del primo versamento di ogni anno ovvero al primo versamento utile di competenza dell’anno;
ii) € 10,00 per gli associati che non effettuano versamenti nel corso dell’anno a valere sulla posizione individuale;
iii) € 15,00 per i soggetti fiscalmente a carico del lavoratore iscritto a Fon.Te.; in assenza di versamenti contributivi nell’anno, il costo è pari a 10,00 € a valere sulla posizione individuale.
iv) € 2,00 per mancata scelta di ricezione della documentazione obbligatoria in formato elettronico.

Per approfondimenti si rimanda alla scheda “I costi” della Nota Informativa.

Quali sono le aliquote di contribuzione a Fon.Te.?

Per conoscere e consultare l’elenco dei contratti di riferimento e delle relative aliquote di contribuzione, tempo per tempo aggiornate, si rimanda all’Allegato 1 della Nota Informativa.

Con quale periodicità vengono effettuati i versamenti da parte dell’azienda?

L’azienda versa la contribuzione con periodicità trimestrale. Le scadenze sono poste nel giorno 16 del mese successivo al trimestre di riferimento (16 aprile per il I trim. – 16 luglio per il II trim. – 16 ottobre per il III trim. – 16 gennaio dell’anno successivo per il IV trim.). Nell’estratto conto che l’iscritto riceve tramite il prospetto delle prestazioni pensionistiche- fase di accumulo- sono contenuti tutti i versamenti effettuati nel corso dell’anno precedente.

È possibile integrare i contributi obbligatori con una contribuzione aggiuntiva volontaria?

Sì, il singolo iscritto che intenda effettuare dei versamenti volontari dovrà eseguire un bonifico e compilare l’apposito modulo “Versamenti aggiuntivi volontari “, in occasione di ogni versamento effettuato e farlo pervenire al Fondo pensione.

Come è possibile verificare che i contributi volontari siano stati versati sulla mia posizione individuale?

L’aderente può verificare tale operazione all’interno della sua Area Riservata. Inoltre, agli aderenti che hanno versato il contributo volontario, il Fondo invierà, entro il 31 marzo di ogni anno, il prospetto delle prestazioni pensionistiche- fase di accumulo che certifica, tra le altre voci, anche l’importo versato a titolo di contributo volontario. Tale certificazione dovrà essere presentata in fase di dichiarazione dei redditi, per poter dedurre i contributi volontari dal reddito complessivo.

Il lavoratore può variare l’aliquota contributiva prescelta?

Sì, compilando l’apposito modulo “Variazione dell’aliquota contributiva”, esprimendo una percentuale che sostituirà quella precedentemente prescelta, fermo restando che l’importo indicato non potrà essere inferiore alla misura minima prevista dal CCNL di riferimento. Tale richiesta può essere presentata all’azienda una sola volta all’anno, entro il 30 settembre; l’operatività esecutiva decorrerà dalla busta paga di gennaio dell’anno successivo.

Il datore di lavoro può attivare una contribuzione maggiore rispetto alla misura minima prevista dal CCNL di riferimento?

Sì, il datore di lavoro può definire a livello aziendale (regolamento/accordo) una contribuzione a suo carico maggiore di quella prevista dal CCNL o CCL di riferimento e dovrà darne comunicazione scritta al Fondo, allegando il testo del regolamento/accordo aziendale. Il versamento aggiuntivo avrà periodicità trimestrale.
La richiesta della variazione dell’aliquota del versamento contributivo potrà essere presentata due volte l’anno, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre, compilando l’apposito modulo “Variazione dell’aliquota contributiva di fonte datoriale”, esprimendo una percentuale che sostituirà quella precedentemente indicata, fermo restando l’ammontare minimo previsto dal CCNL di riferimento L’operatività esecutiva di tale richiesta decorrerà dalla busta paga del primo mese del trimestre successivo.

Il datore di lavoro può attivare una contribuzione aggiuntiva?

Sì, è data facoltà anche al datore di lavoro di effettuare dei versamenti aggiuntivi, a favore dei propri dipendenti aderenti al Fondo pensione.
Il datore di lavoro dovrà far pervenire al Fondo Pensione comunicazione in tal senso, compilando l’apposito modulo “Versamenti aggiuntivi  di fonte datoriale”. La compilazione dovrà avvenire in occasione di ogni versamento effettuato, fornendo opportuna evidenza del versamento che si andrà ad effettuare sulla posizione individuale del lavoratore indicato nel predetto modulo.

In quale comparto saranno investiti i contributi aggiuntivi?

I versamenti aggiuntivi saranno investiti nello stesso comparto nel quale viene gestita la posizione dell’iscritto.

Come viene informato l’iscritto sui versamenti effettuati in suo favore al Fondo pensione?

Una volta l’anno, entro il 31 marzo, il Fondo invia all’iscritto il Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo- , redatto secondo lo schema elaborato dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), attraverso la quale lo informa sull’andamento della gestione complessiva e gli fornisce un estratto conto della sua posizione previdenziale individuale alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Inoltre, il lavoratore potrà verificare, attraverso la busta paga,  la corrispondenza tra le trattenute operate dall’azienda (contributo del lavoratore e del datore di lavoro, Tfr, eventuale contributo volontario) e quanto versato al Fondo dall’azienda stessa. L’iscritto potrà  verificare che i versamenti siano stati effettuati nel rispetto delle scadenze definite dal Fondo.
L’iscritto potrà in qualunque momento accedere alla propria posizione tramite l’Area riservata del sito internet del Fondo.
Accedendo al sito internet potrà verificare l’andamento mensile del valore quota dei 4 comparti.

Chi gestisce il patrimonio del fondo pensione?

Intermediari professionali selezionati dal Fondo stesso con un’apposita gara, che rientrano in una delle quattro categorie autorizzate: banche, compagnie d’assicurazione, Sim, Sgr.

Chi sceglie i gestori finanziari?

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo attraverso una procedura di selezione regolamentata dalla Covip (Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione): è prevista la pubblicazione di un bando di gara, del capitolato da parte dei concorrenti e, a seguito di una graduatoria, la redazione della corrispondente offerta e, infine, la stipula di un’apposita convenzione. La convenzione stipulata e la documentazione relativa a ciascuna fase della procedura di selezione vengono inviate alla Covip per le verifiche di competenza.

Che funzione hanno i gestori finanziari?

I gestori, in base al mandato loro conferito dal Fondo, effettuano gli investimenti nel rispetto dei criteri fissati nella predetta convenzione e dalla normativa.

Cosa si intende per depositario?

E’ l’istituto di credito (distinto in ogni caso dal gestore finanziario) presso cui sono depositati gli attivi del Fondo pensione (titoli acquistati dai gestori, nonché il conto di gestione del Fondo). Il depositario per legge esegue le istruzioni del soggetto gestore verificando la loro conformità alla normativa, allo Statuto del fondo e ai criteri stabiliti nella convenzione.

Fon.Te. è un Fondo pensione multicomparto?

Si, perché all’interno dello stesso Fondo sono previsti più comparti d’investimento con diverso profilo di rischio e rendimento: la scelta dev’essere compiuta dall’iscritto in base al proprio orizzonte temporale di permanenza nel Fondo e alla propria propensione al rischio. Le performance sono diverse a seconda dei risultati di ogni comparto.

Come avviene la scelta del comparto di investimento?

L’aderente sceglie, all’atto dell’adesione, il comparto cui destinare i versamenti contributivi. Nell’ipotesi in cui non effettui la scelta s’intende attivata l’opzione verso il Comparto Sviluppo. I flussi di TFR conferiti al Fondo per effetto del meccanismo di adesione tacita saranno investiti nel Comparto Conservativo.

Posso modificare il comparto di investimento (Switch)?

Ogni aderente, in possesso del requisito di almeno un anno di permanenza nel comparto originario, ha la facoltà di trasferire la posizione individuale maturata presso un diverso comparto rispetto a quello precedentemente scelto, non più di una volta all’anno.
In seguito al conferimento tacito del TFR, è data facoltà all’aderente di trasferire la posizione individuale accumulata nel Comparto Conservativo in altro comparto, senza necessità di attendere il decorso di un anno di permanenza al Fondo.
Ai lavoratori per i quali, a seguito dell’operare del meccanismo del silenzio-assenso, la posizione individuale risultasse ripartita su due comparti di investimento, è data facoltà di riunificare la posizione individuale in uno dei comparti a loro scelta.
Per esercitare la facoltà di “Switch” sarà necessario compilare l’apposito modulo “Variazione comparto di investimento”.

Per gli eventuali costi di questa operazione si rinvia alla scheda “I costi” della Nota Informativa

Quali sono i comparti d’investimento offerti da Fon.Te.?

Fon.Te. offre un’ampia scelta di soluzioni in grado di soddisfare le varie esigenze, attraverso quattro comparti dal diverso profilo di rischio e rendimento: tutti, inoltre, si caratterizzano per una gestione a indirizzo etico. Vai all’approfondimento

Dove posso trovare informazioni dettagliate sulle varie linee d’investimento disponibili?

Nella Nota Informativa che illustra il funzionamento del fondo pensione, più precisamente all’interno della sezione che presenta le caratteristiche della forma pensionistica complementare. La scelta della linea d’investimento da parte del lavoratore dev’essere compiuta al momento dell’adesione.

In caso di omissione parziale o totale di contributi da parte del datore di lavoro, come si recuperano eventuali quote non versate al Fondo?

Nel caso in cui l’azienda di un lavoratore iscritto a Fon.Te. fallisca e abbia omesso il versamento del TFR, e/o dei contributi datoriali e/o di quelli del lavoratore, l’aderente a Fon.Te. ha la possibilità di richiedere la restituzione di tale credito ad un Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS. Per conoscere il livello di garanzia e la disciplina relativa, attivabile anche in caso di omissione contributiva senza che l’azienda sia assoggettata ad una procedura concorsuale, ti invitiamo a consultare la sezione del sito “Normativa di riferimento – Fondo di garanzia INPS” e la “Nota sulle procedure concorsuali”