FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)

   
 
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DOMANDE FREQUENTI

In queste pagine vogliamo evidenziare alcune delle domande ricorrenti sul funzionamento del fondo pensione. Nel caso abbiate necessità di ulteriori chiarimenti o informazioni, potete contattarci.

- Informazioni generali sui Fondi pensione
- Conosci Fon.Te.
- Le Prestazioni
- Il Regime Fiscale

Quale prestazione posso ottenere al momento del pensionamento?
Posso richiedere al Fondo:
1) la prestazione in forma di rendita
2) la prestazione sotto forma di capitale fino al 50% della posizione individuale maturata (versamenti + rendimenti), mentre la restante parte sarà convertita in rendita.
3) è possibile ottenere il 100% della prestazione pensionistica in capitale quando la rendita che si otterrebbe sul 70% della posizione accumulata risultasse inferiore al 50% dell’assegno sociale, che per il 2009 è pari a 5.317,65 euro l’anno (la rendita dovrà, quindi,essere superiore ai 2.658,83 euro annui).
Quando maturo il diritto alle prestazioni pensionistiche complementari?
Quando sono in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento obbligatorio di appartenenza e con almeno cinque anni d’iscrizione a forme pensionistiche complementari.
Cosa bisogna fare per richiedere la liquidazione della prestazione quando si maturano i requisiti?
Bisogna compilare il modulo “richiesta liquidazione” che può essere scaricato dal sito www.fondofonte.it, sezione modulistica aderenti-richieste uscita, nei campi 1, 2, 3 e 4, lasciando al datore di lavoro la compilazione del campo 5.
Al raggiungimento dei requisiti sono obbligato a incassare la prestazione?
No, posso continuare a rimanere iscritto, versando o meno ulteriori contributi volontari, qualora alla data del pensionamento abbia almeno un anno di contribuzione: in caso di versamenti continuerò a beneficiare dell’agevolazione fiscale, che consiste nella deducibilità dei versamenti sino a 5.164,57 euro l’anno.
Che cos'è la rendita vitalizia?
E’ una rendita che viene liquidata a partire da quando maturano i requisiti e viene erogata sino a quando l’aderente è in vita.
Fon.Te. mette a disposizione altri tipi di rendita?
Sì, altri cinque: reversibile, certa per cinque anni, certa per dieci anni, maggiorata in caso di perdita dell’autosufficienza(LTC), controassicurata.
Come funziona la rendita reversibile?
Viene liquidata all’aderente sino a quando è in vita e al suo decesso, secondo la percentuale da lui indicata, al beneficiario/i designato/i o, in assenza di designazione, all’ erede/i (per maggiori approfondimenti, si rinvia alla consultazione degli Orientamenti Interpretativi COVIP in merito all’articolo 14 comma 3 del d.lgs. n. 252/2005,Riscatto della posizione in caso di premorienza, disponibili sul sito www.fondofonte.it).
Come funziona la rendita certa per cinque anni?
Viene liquidata in modo predeterminato per il periodo previsto, a prescindere dall’esistenza in vita della persona: in caso di premorienza nel periodo considerato, viene liquidata al beneficiario/i designato o, in assenza di designazione, all’ erede/i.
Come funziona la rendita certa per dieci anni?
In modo analogo alla precedente ma con un diverso orizzonte temporale.
Come funziona la rendita maggiorata in caso di perdita dell'autosufficienza?
La rendita viene liquidata in misura doppia nell’ipotesi di incapacità totale e permanente dell’aderente a svolgere da solo almeno quattro delle sei attività elementari della vita di tutti i giorni: muoversi dal letto alla sedia e viceversa, lavarsi in modo da mantenere l’igiene personale, indossare e togliere correttamente abiti ed eventuali protesi, consumare cibo giù cucinato, usare correttamente i servizi igienici, controllare le funzioni corporali ricorrendo eventualmente ad appositi indumenti protettivi.
Quali sono le caratteristiche della rendita controassicurata?
Viene liquidata all’aderente sino a quando è in vita: al momento del suo decesso, il montante residuo viene versato, su richiesta del beneficiario/i designato/i o, in assenza di designazione,erede/i, in capitale o sotto forma di rendita. Le condizioni sono specificate nel Documento sull’erogazione delle rendite reperibile sul sito Internet del fondo, www.fondofonte.it.
Quando dev'essere fatta la scelta fra le varie tipologie di rendita?
Quando l’iscritto matura i requisiti e richiede la liquidazione della rendita. La tipologia dev’essere scelta attentamente in relazione alla propria situazione personale e familiare: per avere indicazioni utili si può fare una simulazione con il Progetto esemplificativo personalizzato, disponibile sul sito www.fondofonte.it, che fornisce una stima della pensione integrativa attesa secondo le varie tipologie di rendita.
Con quale frequenza viene liquidata la rendita?
L’aderente potrà scegliere fra rateazione mensile, trimestrale, semestrale o annuale: mentre per la rendita che copre contro il rischio di perdita dell’autosufficienza solo quella mensile. L’erogazione potrà, inoltre, essere scelta tra posticipata ed anticipata.
Le rendite sono rivalutabili?
Sì; l’aderente si vede comunque assicurato il rendimento minimo del tasso tecnico pari al 2,5% quando quest’ultimo è superiore o uguale all’inflazione. Se l’inflazione è superiore al tasso tecnico la rivalutazione “effettiva” annua della rata di rendita verrà ulteriormente incrementata dalla differenza percentuale tra tasso tecnico e rendimento “netto” annuo della GIS( con un’ipotesi di rendimento lordo della GIS pari al 5%, sì otterrà un rendimento netto annuo ulteriore pari all’1,8%).
Chi provvede al pagamento delle rendite vitalizie?
Fondiaria-Sai S.p.A., la compagnia d’assicurazione selezionata da Fon.Te. a seguito di una pubblica gara.
Cosa sono le anticipazioni?
Sono somme che vengono prelevate dalla posizione individuale accumulate a seguito di apposita richiesta e possono essere ottenute in determinate ipotesi. Devono essere richieste attraverso la compilazione dell’apposito modulo e la presentazione di idonea documentazione, che può essere scaricato dal sito www.fondofonte.it, sezione modulistica aderenti.
Le regole sulle anticipazioni sono le stesse rispetto a quelle previste per il Tfr mantenuto in azienda?
No, nei fondi pensione sono più favorevoli perchè non sono previsti limiti riferiti al numero degli aderenti che ne fanno richiesta e inoltre le anticipazioni possono essere concesse anche più volte per una stessa fattispecie, con il limite dell’ammontare previsto per le diverse ipotesi di anticipazioni. Le richieste di anticipo della liquidazione mantenuta in azienda vengono invece soddisfatte entro il limite annuale del 10% degli aventi diritto e comunque entro il 4% del totale degli aderenti: l’anticipo, inoltre, può essere concesso una sola volta per tutti gli eventi previsti.
In quali casi possono essere richieste le anticipazioni?
Le fattispecie sono:
1) in qualunque momento, sino al 75% della posizione maturata, per spese sanitarie relative a sè, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
2) dopo 8 anni d’iscrizione, sino al 75% della posizione maturata, per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sè o per i figli;
3) dopo 8 anni d’iscrizione, sino al 30% della posizione maturata, per ulteriori esigenze dell’aderente.
L’anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata dall’aderente.
Come viene calcolata la posizione individuale maturata sulla quale calcolare l'anticipazione?
Viene calcolata alla valorizzazione del mese in cui è pervenuta al Fondo la richiesta completa (sia sotto il profilo formale che della documentazione allegata), al lordo degli oneri fiscali.
Esiste un minimo per le anticipazioni?
Sì, la soglia è di 2.000 euro al lordo dell’imposizione fiscale: eventuali richieste d’ammontare inferiore verranno respinte.
Come vengono calcolati gli otto anni d'iscrizione?
Sono considerati validi tutti i periodi d’iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l’interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.
Ho in corso un finanziamento garantito da cessione del quinto dello stipendio: posso ottenere un'anticipazione da Fon.Te.?
Sì, ma dovrò produrre la liberatoria della finanziaria che mi ha erogato il finanziamento stesso. In mancanza di liberatoria l’anticipazione potrà essere erogata solo per spese sanitarie, nei limiti dei quattro quinti dell’importo erogabile. Il restante quinto rimarrà vincolato a favore dell’istituto mutuante.
Posso richiedere più volte l'anticipazione?
Sì, nel rispetto dei limiti precedenti e comunque per un ammontare che non superi il limite massimo previsto per le diverse tipologie di anticipazione della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtate delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo (si rinvia agli Orientamenti COVIP in materia di prestazioni, disponibili sul sito www.fondofonte.it, sezione normativa di riferimento).
Quando posso richiedere l'anticipazione per spese sanitarie?
Entro centoventi giorni da quando ho sostenute le spese stesse.
Quando posso richiedere l'anticipazione per acquisto prima casa?
Entro diciotto mesi dal perfezionamento dell'atto.
Quando posso richiedere per ristrutturazione prima casa?
Entro sei mesi dal perfezionamento dell'intervento.
Quale documentazione è richiesta per l'anticipazione per spese sanitarie?
La documentazione richiesta è la seguente:
1) dichiarazione della struttura pubblica competente (Asl), del medico curante o d’istituti e cliniche accreditati che attesti il carattere straordinario della terapia o dell’intervento;
2) copia conforme all’originale di fatture o ricevute fiscali che attestino i costi effettivamente sostenuti, ovvero preventivi di spesa di operatori specializzati (in questo caso è necessario impegnarsi a produrre la copia conforme non appena disponibile);
3) copia del documento d’identità o del codice fiscale del richiedente;
4) assunzione d’impegno a produrre la documentazione fiscale definitiva;
5) in caso di spese sostenute per il familiare fiscalmente a carico, stato di famiglia o altro documento che attesti il rapporto di parentela con il richiedente.
Quale documentazione è richiesta per l'anticipazione relativa all'acquisto della prima casa?
La documentazione richiesta è la seguente:
1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica (o l’intenzione di trasferirla entro diciotto mesi dall’acquisto) nel comune dove si trova l’immobile acquistato;
2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto di proprietà o di godimento di altre abitazioni nel comune dov’è ubicato l’immobile;
3) copia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente;
4) in caso d’acquisto della prima casa per i figli, stato di famiglia o altro documento che attesti il rapporto di parentela con il richiedente.
Quali interventi sono ammessi per l'anticipazione relativa a interventi di ristrutturazione della prima casa, di cui all'articolo 3 del Dpr 380/2001?
Gli interventi per la cui realizzazione è prevista l’anticipazione sono i seguenti:
1) manutenzione ordinaria;
2) manutenzione straordinaria;
3) restauro e risanamento conservativo;
4) ristrutturazione edilizia;
le somme liquidate possono essere utilizzate anche a fronte di oneri sostenuti per:
1) progettazione ed esecuzione dei lavori;
2) acquisto dei materiali;
3) perizie e sopralluoghi;
4) oneri di urbanizzazione;
5) altre prestazioni professionali richieste dal tipo d’intervento;
6) relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
7) Iva, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
8) documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
9) altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998 n. 1;
Quali documenti devo produrre per ottenere l'anticipazione relativa a interventi di ristrutturazione della prima casa?
I seguenti:
1) copia dell’atto che attesti la proprietà dell’immobile da ristrutturare;
2) se gli interventi riguardano parti comuni dell’immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
3) copia conforme all’originale delle fatture o ricevute fiscali che attesti le spese sostenute, oppure il preventivo di spesa con l’impegno a produrre, non appena disponibili, copia conforme all’originale delle fatture o ricevute fiscali;
4) copia delle ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento, se necessari per legge;
se l’importo complessivo dei lavori supera 51.645,69 euro va prodotta inoltre la dichiarazione d’esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all’esecuzione degli stessi;
Quali documenti devo produrre per ottenere l'anticipazione relativa a ulteriori esigenze dell'aderente?
Nessuno, è sufficiente produrre copia del documento d'identità e del codice fiscale.
Quanto costa richiedere le anticipazioni?
L'operazione è gratuita.
Entro quanto tempo le anticipazioni vengono rese disponibili?
Una volta che la documentazione risulti regolare e completa, Fon.Te. liquida l’anticipazione entro novanta giorni dalla sua ricezione: la somma viene resa disponibile con bonifico bancario.
Cos'è il reintegro dell'anticipazione?
La facoltà per l’aderente che ha percepito una somma a titolo di anticipazione di ricostituire la posizione individuale esistente al momento dell’anticipazione stessa, effettuando versamenti a titolo di reintegro. Le anticipazioni possono essere reintegrate in qualsiasi momento, anche con versamenti che superano il plafond annuo di deducibilità pari a 5.164,57 euro.
Cosa bisogna fare per reintegrare l'anticipazione ricevuta?
Bisogna far pervenire al Fondo una comunicazione in questo senso e compilare l’apposito modulo “Reintegro anticipazioni” .
Che cos'è il riscatto?
E’ il versamento dell’intera o di parte della posizione maturata dall’aderente e può essere esercitato quando si perdono i requisiti di partecipazione al fondo.
In quali casi si può richiedere il riscatto totale?
In quelli di:
1) decesso;
2) invalidità permanente che riduca la capacità lavorativa a meno di un terzo, a prescindere dal fatto che il soggetto cessi o meno lo svolgimento dell’attività lavorativa (per ulteriori informazioni si rinvia agli Orientamenti interpretativi COVIP in merito all’articolo 14,comma 2 lettera b del d.lgs 252/2005-Riscatto della posizione in caso di Cassa integrazione guadagni);
3) disoccupazione per almeno 48 mesi.
Nei casi suddetti la tassazione è favorevole in quanto sulle somme percepite viene applicata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
Il riscatto non può essere richiesto nel quinquennio che precede la maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare: in questo caso va richiesta la liquidazione della prestazione stessa.
In quali casi si può richiedere il riscatto del 50% della posizione maturata?
In quelli di:
1) disoccupazione per un periodo compreso fra 12 e 48 mesi;
2) ricorso da parte dell’azienda a procedura di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
Nei casi suddetti la tassazione è favorevole in quanto sulle somme percepite viene applicata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
In quali casi si può richiedere il riscatto per cause diverse
Per esempio nei casi di cessazione dell’attività lavorativa con disoccupazione inferiore ad 1 anno, ovvero di cessazione dell’attività lavorativa con una permanenza nelle forme pensionistiche complementari per meno di cinque anni.
In questo caso la tassazione è meno favorevole in quanto sulle somme percepite viene applicata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 23%.
Quali sono le regole relative alla cassa integrazione guadagni?
Il riscatto può essere esercitato:
1) in tutti i casi di cessazione dell’attività lavorativa preceduta da cassa integrazione guadagni;
2) anche se il rapporto di lavoro non è cessato, in presenza di cassa integrazione guadagni a zero ore della durata di almeno dodici mesi.
3) anche prima dell’avvenuta maturazione del periodo di 12 mesi, ogni qualvolta risulti definito ex-ante il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni a zero ore e che questo periodo risulti fissato in almeno 12 mesi.( per ulteriori informazioni si rinvia agli Orientamenti interpretativi COVIP in merito all’articolo 14,comma 2 lettera b del d. lgs 252/2005-Riscatto della posizione in caso di Cassa integrazione guadagni).
Quanto costa richiedere il riscatto?
L'operazione è gratuita.
Come dev'essere richiesto il riscatto?
Compilando il modulo richiesta liquidazione, che può essere scaricato dalla sezione modulistica aderenti-richieste uscita del sito www.fondofonte.it.
Entro quanto tempo viene messa a disposizione dell'iscritto la somma che deriva dal riscatto?
In base alla normativa le somme devono essere messe a disposizione entro sei mesi dalla data di ricevimento da parte del Fondo della richiesta completa.
Se ho riscattato la posizione, posso riscrivermi al fondo?
Sì.
Cosa succede in caso di decesso dell'iscritto?
Il riscatto per premorienza può essere richiesto o da un beneficiario/i che sia stato indicato dall’aderente attraverso la compilazione e dell’invio al Fondo dell’apposito modulo di “designazione del beneficiario/i in caso di decesso”, ovvero, in mancanza di designazione, da un erede/i. In mancanza di questi soggetti la posizione verrà acquisita dal Fondo.
Cosa succede in caso di decesso durante la fase di erogazione della rendita vitalizia?
Se si è optato per la rendita reversibile o per quella certa per cinque o dieci anni, la liquidazione continuerà a favore del da un beneficiario/i che sia stato indicato dall’aderente attraverso la compilazione e la consegna al fondo dell’apposito modulo di “designazione del beneficiario/i in caso di decesso”, ovvero, in mancanza di designazione, ad un erede/i.


 
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PROCEDURE ON-LINE  
 

Fon.Te. mette a disposizione due nuove procedure on-line:

• Prenotazione dell'adesione on-line
che ti permette di compilare il modulo di adesione al Fondo Pensione direttamente dal sito web.

• Switch Profilo Investimento (Cambio Comparto)
che ti permette di trasferire la posizione individuale maturata presso un diverso comparto rispetto a quello precedentemente scelto.

 
  STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE SCELTE PREVIDENZIALI  
 


• Progetto Esemplificativo
   • Prog. Esempl. Personalizzato
   • Prog. Esempl. Standardizzato

• Calcolatore Rendite

• Confronta Costi

 

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NOTA BENE
  I moduli cartacei devono essere inviati ESCLUSIVAMENTE agli indirizzi in calce ai moduli stessi.
L'errato invio non consentirà al Fondo di dare corso all'evasione della richiesta.
 
 
Sede Legale: P.zza G.G. Belli, 2 - 00153 - Roma - Sede Operativa: via C. Colombo, 137 - 00147 - Roma - Codice Fiscale 97151530587
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