FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)

   
 
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DOMANDE FREQUENTI

In queste pagine vogliamo evidenziare alcune delle domande ricorrenti sul funzionamento del fondo pensione. Nel caso abbiate necessità di ulteriori chiarimenti o informazioni, potete contattarci.

- Informazioni generali sui Fondi pensione
- Conosci Fon.Te.
- Le Prestazioni
- Il Regime Fiscale

Qual è il regime fiscale sui contributi versati?
I contributi sono deducibili dal reddito complessivo fino ad Euro 5.164,57 dei contributi versati (dall’azienda e dall’iscritto). Nel calcolo del limite non va considerato il flusso di TFR. I nuovi occupati che non esauriscono il plafond nei primi cinque anni di permanenza possono recuperarli nei venti successivi limitatamente alla quota non dedotta in precedenza.
Per godere dei vantaggi fiscali riconosciuti dalla legge sulle somme versate al fondo, il lavoratore deve presentare la dichiarazione dei redditi?
No, il risparmio fiscale viene riconosciuto al lavoratore direttamente in busta paga perché il datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, riconosce direttamente le agevolazioni fiscali.
Come vengono tassati i rendimenti annuali del fondo pensione?
Nella fase di accumulo viene applicata un’aliquota dell’11% (la stessa che si applica alla rivalutazione del Tfr), dei rendimenti ottenuti dalla gestione del capitale accumulato, più favorevole rispetto al 12,5% previsto per i prodotti finanziari
Come viene tassata la rendita vitalizia?
Con un’aliquota del 15% che si applica sui redditi non tassati in precedenza (in modo da evitare la doppia imposizione) e si riduce dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a previdenza complementare, con una diminuzione massima del 6%; in pratica, a fronte di trentacinque anni di permanenza l’aliquota si riduce al 9%.
La rivalutazione della rendita è tassata?
Sì, con un'aliquota del 12,5%.
Qual è il trattamento fiscale della prestazione in capitale?
E' analogo a quello previsto per la rendita vitalizia.
Qual è il trattamento fiscale dell'anticipazione?
Quella per spese sanitarie è tassata con un’aliquota del 15%, con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione dopo il quindicesimo, in pratica con lo stesso regime previsto per la prestazione finale che viene liquidata dal fondo. Nelle altre ipotesi (acquisto o ristrutturazione della prima casa, ulteriori esigenze dell’iscritto) l’aliquota è invece del 23%.
Quale tassazione si applica al riscatto ?
A decorrere dal 01/01/2007
Il riscatto parziale e totale sono tassati con ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta di 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo su contributi dedotti e TFR.; in pratica, a fronte di trentacinque anni di permanenza l’aliquota si riduce al 9%.
Il riscatto per cause diverse è tassato con ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 23% (senza riduzioni) su contributi dedotti e TFR.
Il montante complessivo accumulato prima del 01/01/2007 verrà imputato ai singoli anni di durata della fase di accumulo e, sui vari montanti così determinati, verrà applicata la tassazione vigente in ciascun anno (pro rata- tassazione TFR).