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LE PRESTAZIONI DEL FONDO
PRIMA DEL PENSIONAMENTO
Anticipazione
Il lavoratore può chiedere un'anticipazione parziale del proprio capitale accumulato nel Fondo per:
- spese sanitarie, per un importo non superiore al 75%, a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli, riconosciute dalle strutture pubbliche competenti. Questa può essere richiesta in qualsiasi momento.
- l'acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i propri figli, per un importo non superiore al 75%, decorsi almeno otto anni dall'iscrizione ad una qualsiasi forma di previdenza complementare.
- ulteriori esigenze dell'aderente, per un importo non superiore al 30%, decorsi otto anni di iscrizione a qualsiasi forma di previdenza complementare.
Riscatto
L'iscritto può riscattare, cioè farsi liquidare (in tutto o in parte), la propria posizione maturata nel Fondo pensione in presenza di determinate condizioni che comportano la perdita dei requisiti di partecipazione. La facoltà di riscatto totale non può essere esercitata nel quinquennio precedente alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, erogando, Fon.Te., soltanto la prestazione finale.
REQUISITI
- Riscatto parziale (50% del capitale maturato):
- Cessazione attività lavorativa con inoccupazione compresa tra 12 e 48 mesi
- Mobilità, CIG ordinaria o straordinaria
- Riscatto totale (100% del capitale maturato):
- Invalidità permanente con riduzione capacità lavorativa a meno di un terzo
- Cessazione attività lavorativa con inoccupazione superiore a 48 mesi
- Riscatto per cause diverse :
- Cessazione attività lavorativa con disoccupazione inferiore ad 1 anno
- Cessazione dell’attività lavorativa con una permanenza nelle forme pensionistiche complementari per meno di cinque anni.
- Decesso prima del pensionamento
Tutto il capitale maturato è riscattato a favore del/i beneficiario/i o, in mancanza di designazione, dall’erede/i. In mancanza di tali soggetti il capitale resta acquisito al Fondo pensione.
Trasferimento
L'iscritto, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale in un'altra forma pensionistica alla quale accede in relazione alla sua nuova attività. Il trasferimento, non subendo nessuna tassazione, è un operazione vantaggiosa sotto il profilo fiscale e inoltre consente di assicurare continuità nella costruzione della prestazione pensionistica.
In costanza dei requisiti di partecipazione, l'iscritto può trasferire l'intera posizione individuale maturata presso altra forma pensionistica. Il trasferimento può essere richiesto solo dopo due anni di partecipazione al fondo pensione.
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