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ADESIONI TACITE
Luglio 2009
Oggetto: Adesioni tacite – richieste di annullamento
(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)
Si fa riferimento alla Vs. nota del ……., con la quale è stato
chiesto un parere in merito alla possibilità di operare
l'annullamento di adesioni tacite, e la conseguente
restituzione del TFR devoluto al Fondo, a fronte di istanze
presentate da alcuni datori di lavoro, a seguito dell'avvenuta
constatazione di errori materiali verificatisi nella fase di
trasmissione dei dati.
In particolare, codesto Fondo ha chiesto di conoscere quali
verifiche effettuare al fine di accertare l'attendibilità
delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro e della
documentazione da questi prodotta (moduli TFR1/TFR2). Nella
nota sopra indicata sono, inoltre, chieste indicazioni in
merito alla quantificazione degli importi da restituire,
considerato che il Fondo ha già provveduto ad investire i
flussi di TFR che gli sono stati accreditati.
Circa il primo profilo, si condivide innanzitutto
l'opportunità, rappresentata nella nota, di non dar corso
immediato a tali richieste e di prestare la massima attenzione
al fenomeno, sia in termini di qualità delle richieste che in
termini di numerosità delle stesse.
Giova, tuttavia, rilevare che il D.M 30 gennaio 2007, recante
le procedure di espressione della volontà del lavoratore circa
la destinazione del TFR maturando, non prevede meccanismi di
attribuzione di data certa alla sottoscrizione dei Moduli
TFR1/TFR2, da parte del lavoratore. Ciò rende non agevole
l'accertamento a posteriori, da parte del Fondo, della data in
cui è stata effettivamente formalizzata la volontà di non
aderire a previdenza complementare.
Come noto, ai sensi del sopra citato Decreto, la
manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione
dell'apposito Modulo, che deve essere messo a disposizione del
lavoratore da parte del datore di lavoro nel semestre di
riferimento. L'originale del Modulo sottoscritto dal
lavoratore è conservato agli atti del datore di lavoro mentre
una copia è consegnata al lavoratore, controfirmata dal datore
per ricevuta.
Solo la mancata sottoscrizione, nel predetto semestre, della
relativa modulistica, dà luogo all'attivazione dell'adesione
tacita del lavoratore alla forma pensionistica complementare e
la conseguente devoluzione alla stessa dei flussi futuri di
TFR. Rispetto a tale procedura, si conviene che può non essere
del tutto agevole, da parte della forma pensionistica,
distinguere le richieste di annullamento dovute ad effettivi
errori materiali del datore di lavoro dalle richieste che
trovano fondamento in possibili comportamenti scorretti delle
parti.
Un segnale di anomalia potrebbe, ad avviso della scrivente,
riscontrarsi nel decorso di un lasso di tempo non brevissimo
tra la devoluzione del TFR tacito e la successiva richiesta di
annullamento.
Come precisato nelle Direttive COVIP del 28 giugno 2006, le
forme pensionistiche destinatarie del TFR tacito sono tenute
ad informare prontamente il lavoratore dell'avvenuta adesione
dello stesso e a fornirgli tutte le informazioni utili per
assicurargli la piena conoscenza delle modalità di
funzionamento della forma e dei diritti ed obblighi connessi
all'adesione. L'effettuazione tempestiva di tale comunicazione
dovrebbe, quindi, favorire l'emersione immediata degli
eventuali errori e la conseguente segnalazione degli stessi
alla forma pensionistica.
Se è ragionevole attendersi che, in siffatte situazioni, sia
il lavoratore stesso a denunciare alla forma pensionistica
l'irregolare devoluzione allo stesso del TFR, non si può,
peraltro, escludere, in astratto, che la mancanza di una
reazione immediata non sia dovuta a mera inerzia del
lavoratore.
In ogni caso, si reputa assolutamente necessario che la
richiesta di annullamento inoltrata dal datore di lavoro sia
accompagnata da una dichiarazione di assenso del lavoratore
sottoscritta in originale, da formularsi in calce alla nota
del datore ovvero con lettera separata, e che venga prodotta
copia del Modulo TFR1/TFR2, firmata dal lavoratore e per
ricevuta dal datore e debitamente datata.
Trattandosi, poi, di errore non addebitabile alla forma
pensionistica, gli importi da riaccreditare saranno quelli
corrispondenti al valore della posizione al primo giorno utile
di valorizzazione successivo al ricevimento della richiesta di
annullamento completa della suddetta documentazione. In
un'ottica di massima trasparenza, si rileva, inoltre,
l'opportunità di accompagnare l'operazione di riaccredito con
una nota riassuntiva delle variazioni intervenute e delle
spese decurtate, da inoltrare al datore di lavoro e al
lavoratore per conoscenza.
Infine, nel manifestare preoccupazione per la problematica qui
rappresentata, si chiede a codesto Fondo di voler tenere
informata la scrivente Commissione sull'entità del fenomeno e
sulla tempistica delle relative richieste.
Il Presidente
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