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EROGAZIONI PRESTAZIONE PENSIONISTICA
Giugno 2003
Oggetto: Quesiti relativi alla disciplina applicabile in caso di morte dell’iscritto verificatasi dopo la richiesta della prestazione pensionistica di vecchiaia ed in tema di anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione.
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)
Si fa riferimento alle note del …., con le quali si richiedevano dei pareri in merito alle due questioni di cui all’oggetto.
La prima richiesta di parere si riferisce all’individuazione della disciplina da applicare nell’eventualità che un iscritto, avendo maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ed avendo, altresì, presentato la relativa domanda di erogazione della prestazione pensionistica, deceda prima che il Fondo termini la relativa attività liquidativa.
Nel caso di specie, prima del decesso, l’iscritto aveva provveduto – cessato il rapporto di lavoro – a sottoscrivere l’opzione per la liquidazione della prestazione in capitale.
Dunque non solo erano maturate le condizioni di accesso alla prestazione pensionistica, ma erano state compiute già tutte le scelte atte a rendere concreto ed attuale il diritto alla prestazione, con individuazione anche delle modalità di erogazione della stessa.
Ciò posto, si ritiene che, nella specifica ipotesi prospettata, la morte sia intervenuta in un momento successivo al perfezionamento della fattispecie previdenziale; di conseguenza, si reputa possa trovare applicazione la normativa civilistica in tema di successione.
La seconda richiesta di parere verte in materia di anticipazione sulla posizione maturata, giustificata dall’esigenza dell’iscritto di acquistare, per sè o per i figli, la prima casa di abitazione.
Nel merito, si richiede se sia legittima la pretesa di codesto Fondo di chiedere all’iscritto il certificato di residenza anagrafica, che attesti che l’avente diritto all’anticipazione – o il figlio dello stesso – risieda effettivamente nella casa acquistata.
La scrivente Commissione, nell’orientamento in materia di anticipazioni agli iscritti, del 16 ottobre 2002, ha già provveduto a fornire – per quanto di propria competenza – indicazioni di ordine generale sul tema, specificando altresì che, nel rispetto del dettato normativo, è rimessa ai fondi pensione la valutazione delle modalità concrete attraverso le quali pervenire alla concessione dell’anticipazione, purchè le stesse non rendano, di fatto, difficilmente fruibile il relativo beneficio.
In linea di principio, si ravvisa comunque l’esigenza di sottolineare che può essere considerata favorevolmente l’adozione di criteri atti a consentire una rigorosa valutazione circa l’effettiva destinazione all’acquisto di “prima casa di abitazione” di somme che, in linea generale, sono state accantonate per finalità previdenziali.
Con tale precisazione, la scrivente Commissione ritiene che nel caso prospettato sia possibile rimettere al prudente e rigoroso apprezzamento dei responsabili di codesto Fondo la scelta in merito alla documentazione da produrre a sostegno ed integrazione della richiesta di anticipazione.
Il Presidente
Ottobre 2000
Oggetto: Chiarimenti in merito al regime di prestazioni, anticipazioni e riscatti.
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)
Con nota del… codesto Fondo ha posto all’attenzione della Commissione una serie di quesiti relativi all’interpretazione della normativa in tema di prestazioni, anticipazioni e riscatti.
In merito alla possibilità per gli iscritti ante 28 aprile 1993 di conseguire anche l’intera prestazione in forma di capitale, si rileva che per effetto della esclusione operata dall’art. 18, comma 7, non è direttamente applicabile ai “vecchi iscritti” la norma di cui all’art. 7, comma 6, lett. a) del d. lgs. n.124/93, che determina i limiti alla possibilità di liquidazione della prestazione in forma di capitale.
Fermi restando i vincoli posti dell’art. 59, comma 2, della 1. n. 449/97 riguardanti il procedimento di trasformazione di quote di pensione in capitale (in merito ai quali si allega copia della comunicazione Covip del 21 maggio 1999), resta, dunque, consentita una disposizione statutaria che preveda la liquidazione delle prestazioni ai “vecchi iscritti” anche oltre il limite indicato dal citato art. 7.
Con riferimento alla possibilità di prevedere anticipazioni, senza obbligo di ricostituzione della preesistente posizione, al di fuori dalle ipotesi normativamente previste, si precisa che per gli iscritti in data successiva al 28 aprile 1993 l’elenco delle situazioni di cui all’art. 7, comma 4, che legittimano il conseguimento dell’anticipazione (elenco suscettibile di integrazioni per i soli casi previsti dall’art. 7, comma 2, della l. n. 53/2000) è da considerare rigorosamente tassativo, stante 1'esplicita disposizione sulla inammissibilità di anticipazioni diverse da quelle legislativamente previste.
Riguardo ai “vecchi iscritti” si richiama 1'attenzione di codesto Fondo su quanto la Commissione ha già precisato in tema sia di anticipazioni sia di riscatti negli Orientamenti interpretativi sui fondi preesistenti adottati in data 26 novembre 1997 e pubblicati sul Bollettino della Commissione, anno I, n. l, e sul sito Internet della Covip.
Nel citato documento, pur muovendo dalla constatazione che i “vecchi iscritti” non sono destinatari diretti dell’art. 7, comma 4, relativo al divieto di prevedere anticipazioni e riscatti diversi, la Commissione, individuando nella norma in argomento un principio tipico delle forme che vogliono appieno realizzare finalità pensionistiche, ha segnalato ai fondi preesistenti “1'opportunità di procedere a ridefinire le discipline statutarie che consentono anticipazioni e riscatti diversi da quelli disciplinati dal D. 1gs. 124/93 “.
In merito poi alla reversibilità della rendita, si osserva che in assenza di disposizioni in materia da parte del decreto n. 124, il trattamento di reversibilità è istituto eventuale, la cui possibilità deriva da specifiche disposizioni statutarie in tal senso.
Il Presidente
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