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ANTICIPAZIONI
Luglio 2009
Oggetto: Oggetto: Quesito in materia di anticipazione per
acquisto della prima casa di abitazione
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)
Si fa riferimento alla nota del ………., con la quale codesto
Fondo ha chiesto un parere in merito ad una richiesta di
anticipazione sulle prestazioni maturate per acquisto della
prima casa di abitazione.
In particolare, si chiede di conoscere se un iscritto, già
titolare di un immobile in comproprietà con la moglie, possa
ottenere, in caso di separazione ed assegnazione della casa
familiare all’altro coniuge, un’anticipazione sulla propria
posizione previdenziale per acquisto di una nuova unità
immobiliare, anche se, da relativo atto notarile, tale
immobile non risulterà beneficiare delle agevolazioni fiscali
in materia di acquisto della prima casa.
Come è noto, l’art. 11, comma 7, lett. b), del d.lgs. n.
252/2005 consente agli aderenti alle forme pensionistiche
complementari di chiedere un’anticipazione della posizione
individuale per “l’acquisto della prima casa di abitazione,
per sè o per i figli, documentato con atto notarile”.
Posto che, nel caso prospettato, nulla osterebbe alla
richiesta di anticipazione della posizione previdenziale per
acquisto della prima casa a favore dei figli, occorre
verificare se l’acquisto per sè da parte del coniuge separato,
già comproprietario di immobile assegnato in godimento alla
moglie, costituisca acquisto della prima casa di abitazione.
A tal fine è opportuno premettere che l’art. 155-quater, primo
comma, cod. civ., come formulato a seguito della legge
54/2006, stabilisce che l’assegnazione della casa familiare è
attribuita avendo prioritariamente conto dell’interesse dei
figli. Inoltre, il giudice tiene conto dell’assegnazione della
casa coniugale nella regolamentazione dei rapporti economici
tra i genitori, prendendo in considerazione anche il titolo di
proprietà dell’immobile oggetto del provvedimento in
questione.
Il provvedimento giudiziale, quindi, lungi dal sottrarre il
diritto di proprietà, anche pro-quota dell’immobile, al
coniuge non assegnatario, risponde ad un interesse prevalente
e comune ad entrambi i genitori, cioè la conservazione della
dimora familiare, dove verosimilmente i figli hanno vissuto
prima della rottura del menage familiare. La portata di tale
interesse è, comunque, rimessa alla valutazione del giudice
competente a decidere sull’assegnazione della casa coniugale,
in base alle risultanze del caso concreto.
A ciò si aggiunga che l’assegnazione della casa coniugale non
sottrae la titolarità del diritto di proprietà al coniuge non
assegnatario, nè sottrae il diritto di godimento in via
definitiva, in quanto opera il principio generale di
modificabilità in ogni tempo del provvedimento di assegnazione
della casa coniugale per fatti sopravvenuti. In definitiva, la
natura giuridica e la funzione del provvedimento di
assegnazione della casa coniugale confermano la permanenza del
diritto di proprietà dell’immobile in capo al coniuge non
assegnatario.
Ne deriva che la richiesta di anticipazione per acquisto prima
casa per sè, da parte del coniuge già comproprietario di
immobile adibito a dimora familiare, assegnato in godimento
all’altro coniuge comproprietario, non risulta conforme alla
previsione normativa di cui all’art. 11, comma 7, lett. b),
del d.lgs. n. 252/2005.
Tale impostazione risulta anche in linea con la disciplina
fiscale in materia di agevolazioni prima casa, di cui al
D.P.R. n. 131/1986 e successive modificazioni. La richiamata
disciplina, infatti, esclude l’agevolazione fiscale per
acquisto della prima casa qualora il richiedente sia già
titolare, in comunione con il coniuge, del diritto di
proprietà di altro immobile.
Il Presidente
Aprile 2009
Oggetto: Quesito posto in materia di anticipazione per
acquisto della prima casa di abitazione
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)
Si fa riferimento alla nota del ……. con la quale codesto Fondo
ha posto un quesito in merito ad una richiesta di
anticipazione ai sensi dell’articolo 11, comma 7, lett. b),
del d.lgs. n. 252/2005.
Il quesito attiene, in particolare, alla legittimità della
richiesta di anticipazione per l’acquisto della prima casa di
abitazione avente per oggetto l’acquisto della proprietà
superficiaria, per la durata di anni novantanove (a decorrere
dal …….), di un appartamento posto in un fabbricato realizzato
su un terreno inserito in un Piano per l’Edilizia Economica
Polare (P.E.E.P.).
Nello specifico, codesto Fondo pensione chiede di conoscere se
anche l’acquisto della proprietà superficiaria possa rientrare
tra le fattispecie che danno titolo, in base alla normativa di
settore della previdenza complementare, a richiedere
un’anticipazione della posizione individuale.
Come noto, l’art. 11, comma 7, lett. b), del d.lgs. n.
252/2005, consente agli aderenti alle forme pensionistiche
complementari di chiedere un’anticipazione a valere sulla
posizione individuale maturata, per l’acquisto della prima
casa di abitazione per sè o per i figli.
Occorre, dunque, stabilire se la nozione di “acquisto della
prima casa di abitazione” comprenda solo l’ipotesi
tradizionale di acquisto della piena proprietà, caratterizzata
dall’assenza di limiti temporali e, quindi, dalla perpetuità
della relativa appartenenza, ovvero anche la diversa ipotesi
di acquisto della proprietà superficiaria.
A tal fine si fa presente che, ai sensi dell’articolo 952,
comma 2, cod. civ. , per proprietà superficiaria si intende la
proprietà della costruzione già realizzata su un terreno di
proprietà di terzi. In tale ipotesi l’acquirente non acquista
la piena proprietà dell’immobile, nè il mero diritto di
superficie, consistente nel diritto di realizzare una
costruzione al di sopra o al di sotto del suolo altrui, ma
acquista un quid pluris rispetto al diritto di superficie, in
quanto, essendo già realizzata la costruzione, egli diviene
direttamente proprietario della stessa, pur non essendo
proprietario del suolo.
Come rilevato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione,
nel caso della proprietà superficiaria si determina una
“scissione orizzontale dell’assetto dominicale”, nel senso che
il concedente mantiene la proprietà del suolo e l’acquirente
acquista solo la proprietà dell’opera sovrastante. La
proprietà superficiaria, quindi rappresenta un’eccezione alla
regola generale per cui il proprietario del suolo è anche
proprietario dell’immobile su di esso costruito.
Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 953 cod. civ. ,
considera compatibile con tale tipologia di proprietà
l’apposizione di una scadenza, il cui sopraggiungere segna il
passaggio della proprietà del fabbricato al proprietario del
suolo, che ricongiunge in capo a sè le posizioni soggettive
precedentemente distinte.
L’istituto della proprietà superficiaria, con fissazione di un
termine di scadenza, è, in particolare, utilizzato nell’ambito
dell’edilizia pubblica e popolare, al fine di consentire la
realizzazione di edifici residenziali a basso costo su suolo
pubblico. La pubblica amministrazione in luogo di alienare il
terreno ai privati, ne concede esclusivamente l’uso in
superficie. Questo comporta un abbattimento dei costi, dato
che per l’uso del terreno viene devoluto un corrispettivo
minore, e quindi consente l’immissione sul mercato di alloggi
popolari a basso costo.
Nonostante il suo carattere parziale e temporaneo, la
proprietà superficiaria presenta, comunque, la stessa natura
giuridica del diritto di proprietà ed è, dunque, assoggettata
alla medesima disciplina giuridica. Il titolare di tale
diritto è, infatti, proprietario dell’immobile fino alla
scadenza.
Con l’avvicinarsi del termine di scadenza, il valore
dell’appartamento, normalmente, diminuisce progressivamente e
anche il prezzo per l’acquisto del relativo diritto di
proprietà superficiaria. Non sempre, però, la proprietà
superficiaria viene meno a scadenza, potendosi avere anche il
caso in cui il proprietario del suolo ceda prima di tale
momento il suo diritto di proprietà al titolare della
proprietà superficiaria, così facendogli acquistare la
proprietà piena. Tale facoltà è stata, tra l’altro,
espressamente prevista dall’articolo 31, comma 45, della legge
n. 448/1998 a favore dei Comuni, i quali possono cedere in
proprietà le aree comprese nei P.E.E.P. già concesse in
diritto di superficie.
Stante quanto sopra e considerata la generica formulazione
dell’articolo 11, comma 7, lett. b), del d.lgs. n. 252/2005,
si esprime l’avviso che l’anticipazione della posizione
individuale della forma pensionistica possa essere
riconosciuta a fronte di un acquisto di un immobile a titolo
di proprietà superficiaria, a condizione che l’immobile
costituisca prima casa di abitazione dell’acquirente o dei
figli, e che tale destinazione sia adeguatamente documentata.
Il Presidente
Novembre 2008
Oggetto: Quesito in tema di anticipazioni agli associati che
hanno perso i requisiti di partecipazione e che hanno optato
per il mantenimento della posizione presso il fondo
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)
Si fa riferimento alla nota del …….. con la quale codesto
Fondo ha posto un quesito in merito alla possibilità di
richiedere un’anticipazione da parte di quegli associati che
hanno perso i requisiti di partecipazione, avendo lasciato
l’azienda, ed hanno optato per il mantenimento della posizione
nel Fondo, senza versamento di ulteriori contributi.
In particolare, il Fondo specifica di avere una richiesta in
tal senso formulata da un ex dirigente che, avendo maturato le
anzianità necessarie, vorrebbe avvalersi dell’anticipo di cui
all’art. 11, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 252/2005
(acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione
per sè o per i figli).
Al riguardo, si rileva che l’aderente conserva la qualifica di
iscritto ad una forma pensionistica complementare anche se, in
caso di perdita dei requisiti di partecipazione, opta per il
permanere della sua posizione individuale presso la forma
pensionistica complementare; lo stesso può, dunque, esercitare
tutte le opzioni previste dalla normativa.
Situazione analoga a quella oggetto del quesito è quella
dell’aderente che opta per il mantenimento della posizione
individuale in caso di raggiungimento dei requisiti per il
pensionamento. Come precisato negli Orientamenti in tema di
prestazioni del 30 maggio 2007 e, da ultimo, negli
Orientamenti del 6 novembre u.s. in tema di permanenza oltre
la maturazione dei requisiti per la prestazione pensionistica
complementare, l’aderente resta in ogni caso iscritto alla
forma pensionistica e, quindi, può sempre chiedere
l’erogazione delle anticipazioni fino al momento di effettiva
fruizione delle prestazioni pensionistiche di previdenza
complementare, se si trova nelle condizioni di cui
all’articolo 11, comma 7 del decreto.
Quanto sopra vale, dunque, sia nel caso in cui l’aderente
abbia maturato i requisiti per la prestazione pensionistica
complementare di cui all’articolo 11, comma 2 del medesimo
decreto, sia nel caso in cui abbia perso i requisiti di
partecipazione e abbia titolo per usufruire delle prestazione
di cui all’articolo 14, commi 2 o 5 del d.lgs. n. 252/2005.
Nessun rilievo, inoltre, può attribuirsi al fatto che
l’aderente non versi ulteriori contributi alla forma
pensionistica complementare durante la fase di permanenza
presso la stessa. Tale situazione può essere, infatti,
paragonata a quella dell’iscritto attivo che sospende
temporaneamente la contribuzione ad una forma pensionistica
complementare, il quale conserva la titolarità di tutte le
prerogative contemplate dalla disciplina della previdenza
complementare a favore degli iscritti.
Il Presidente f.f.
Ottobre 2008
Oggetto: Quesito relativo all’erogazione di anticipazioni per
ristrutturazioni
(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)
Si fa riferimento alla nota del ………… con la quale è stato
chiesto un parere in merito all’art. 11, comma 7, lett. b) del
d.lgs. n. 252 del 2005 nella parte in cui disciplina
l’erogazione di anticipazioni per la realizzazione di
interventi di ristrutturazione, di cui alle lettere a), b),
c), e d) del comma 1 dell’articolo 3 del T.U. in materia
edilizia, riguardanti la prima casa di abitazione.
Detti interventi, secondo la norma sopra citata, devono essere
documentati in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma
3 delle legge 27 dicembre 1997, n. 449. In virtù del richiamo
ivi contenuto, la normativa da prendere a riferimento è quella
di cui al D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, recante le
disposizioni di attuazione delle previsioni di cui alla legge
n. 449 del 1997 in materia di detrazioni fiscali per le spese
di ristrutturazione edilizia. In base alla predetta normativa,
per fruire delle detrazioni IRPEF sulle spese di
ristrutturazione, i contribuenti sono tenuti ad osservare una
serie di adempimenti e a produrre e conservare taluni
documenti.
Prima dell’inizio delle opere di ristrutturazione è necessario
inviare una comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo
di Pescara, redatta su apposito modello, ed allegare alla
stessa una serie di documenti (tra cui, copia della
concessione, dell’autorizzazione o della comunicazione di
inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia); in
luogo di tutta la predetta documentazione allegata, i
contribuenti possono produrre un’autocertificazione, ai sensi
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso
della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli
uffici finanziari. Per alcune tipologie di lavori, deve,
inoltre, essere inviata apposita comunicazione all’Azienda
sanitaria locale competente per territorio. I contribuenti
interessati devono, inoltre, conservare le fatture o le
ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione di
lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico.
Con riferimento alla richiesta avanzata, si conferma in via
preliminare quanto già precisato negli Orientamenti del 16
ottobre 2002 in materia di anticipazioni agli iscritti, circa
il riconoscimento, in questo ambito, dell’autonomia dei fondi
pensione nel definire, secondo il loro prudente apprezzamento,
modalità operative atte a garantire la fruibilità del diritto
all’anticipazione in un contesto di complessiva coerenza con
le indicazioni normative.
Nello specifico, si ritiene, comunque, ammissibile che i fondi
pensione prevedano la possibilità di dar corso alla
liquidazione delle somme richieste dall’aderente, a titolo di
anticipazioni per ristrutturazioni, anche prima dell’inizio
dei lavori e dell’effettuazione dei relativi pagamenti, a
condizione che sia almeno acquisita la documentazione
essenziale al fine di riscontrare l’effettiva volontà di
procedere alla realizzazione dei relativi interventi (quale,
ad esempio, copia della raccomandata inoltrata al Centro
Operativo di Pescara, copia della concessione, autorizzazione
o comunicazione di inizio lavori ovvero copia
dell’autocertificazione prodotta, nonchè copia dei preventivi
di spesa).
Resta, in ogni caso, ferma l’esigenza di acquisire
successivamente dall’iscritto la documentazione fiscale
comprovante la spesa effettivamente sostenuta.
Il Presidente f.f.
Settembre 2007
Oggetto: Quesiti vari in tema di anticipazioni
(lettera inviata ad una società con riferimento ad alcuni
fondi pensione preesistenti del gruppo)
Si fa riferimento alla Vostra nota del …… con la quale sono
stati formulati una serie di quesiti in materia di
anticipazioni, per fornire le seguenti precisazioni.
Il primo quesito riguarda l’ipotesi di richiesta di
un’anticipazione per l’estinzione di un precedente mutuo
contratto in occasione dell’acquisto della prima casa di
abitazione. In particolare, è chiesto di conoscere se, in
presenza di clausole statutarie che consentono l’effettuazione
di anticipazioni per l’estinzione di mutui stipulati fino a
due anni prima della richiesta, sia possibile prevedere un
ampliamento di detto termine così da comprendere i mutui
contratti fino a 10 anni prima della richiesta di anticipo.
In linea con gli Orientamenti COVIP in tema di anticipazioni,
approvati nell’ottobre 2002, nei quali era stata precisato che
“l’anticipazione presuppone una stretta connessione fra la
richiesta del beneficio e la necessità di acquistare la casa,
la cui esistenza, in ipotesi di acquisto già avvenuto, va
esclusa quando il decorso del tempo sia tale da interrompere
ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e
l’esigenza tutelata dalla norma”, si ritiene, peraltro, che la
richiesta di ampliamento di cui sopra non possa trovare
accoglimento, considerata l’eccessiva ampiezza del periodo che
verrebbe ad essere preso in considerazione.
Con il secondo quesito, si chiede se il reintegro delle
anticipazioni possa essere corrisposto anche mediante
contribuzioni mensili, tenuto conto che l’articolo 11, comma 2
del decreto legislativo n. 252/2005 prevede che “Le
anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta
dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante
contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro”.
Ad avviso della scrivente Commissione, la formulazione
normativa non pone limitazioni in ordine alle modalità di
effettuazione dei reintegri e lascia, in principio, liberi gli
iscritti di definire la cadenza degli stessi; il riferimento
alle contribuzioni annuali è, infatti, da ritenersi
strettamente correlato al possibile superamento dei limiti
annuali di deducibilità fiscale. Si ritiene, comunque,
ammissibile che le forme pensionistiche complementari
introducano una regolamentino anche le modalità di versamento
delle reintegrazioni.
Il terzo quesito attiene alla documentazione da acquisire con
riferimento alle anticipazioni richieste per lavori di
ristrutturazione eseguiti in proprio dal proprietario. Giova
sul punto ricordare che la normativa di riferimento (articolo
11, comma 7, lett. b del decreto legislativo n. 252/2005)
espressamente richiede che le spese sostenute per tali
interventi siano documentate secondo le regole dettate, ai
fini della fruizione delle detrazioni fiscali sugli interventi
di recupero del patrimonio edilizio, dall’articolo 3 comma 1
della legge 449/1997. Occorre, quindi, tener conto, della
disciplina fiscale e dei relativi orientamenti interpretativi
predisposti dall’Agenzia delle Entrate. In merito alla
peculiare ipotesi delle ristrutturazioni edilizie eseguite in
proprio dal proprietario è, quindi, da tenere presente che
l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare (si veda il
paragrafo 1 della Guida fiscale intitolata “Le agevolazioni
IRPEF per le ristrutturazioni edilizie”) che “ha diritto alla
detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile,
per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati”(all.
2). Detta precisazione trova, pertanto, applicazione anche con
riguardo alle anticipazioni erogabili da parte delle forme
pensionistiche complementari, in forza dei rinvii normativi
previsti dall’articolo 11, comma 7, lett. b) del decreto.
In merito all’ultimo quesito, attinente alle modalità di
calcolo dei limiti percentuali degli importi erogabili a
titolo di anticipazione, si ha presente che la tematica ha già
formato oggetto di trattazione nel recente Orientamento in
tema di prestazioni, deliberato dalla Commissione il 30 maggio
u.s. , in copia allegato.
Il Presidente
Settembre 2005
Oggetto: Anticipazione agli iscritti - Decorrenza del
requisito degli otto anni
(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)
Si fa riferimento alla nota del ...con la quale è stata
prospetta una questione in merito al momento da prendere in
considerazione per la decorrenza degli otto anni necessari per
poter chiedere l’erogazione di anticipazioni.
Viene qui in rilievo la disposizione dell’articolo 7, comma 4,
del decreto legislativo n. 124 del 1993 il quale dispone che
“l’iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire
un’anticipazione dei contributi accumulati” e che “ai fini
della determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi
della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili
tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche
complementari maturati dall’iscritto per i quali l’interessato
non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.”
In merito alla predetta previsione normativa codesto Fondo
individua una linea interpretativa in base alla quale, ai fini
dell’ “anzianità” utile per il computo del diritto
all’anticipazione, si debba far riferimento alla formale
iscrizione anche laddove diversa sia la decorrenza della
contribuzione.
Al riguardo, è utile richiamare quanto già precisato nello
Schema di regolamento dei fondi pensione aperti, elaborato
dalle Associazioni di categoria e ritenuto conforme alla
normativa da parte della Commissione nell’ottobre 2000. In
detto Schema, infatti, al punto 13 relativo alle
anticipazione, è stato specificato che l’iscritto può
conseguire anticipazioni “trascorsi otto anni di iscrizione al
Fondo”.
In coerenza con quanto già precisato a proposito dei fondi
pensione aperti, si conviene, pertanto, con le determinazioni
assunte dal Consiglio di amministrazione di codesto Fondo,
ritenuto che, anche per i fondi negoziali, il momento iniziale
da prendere a riferimento per il calcolo degli otto anni debba
essere il momento dell’iscrizione al Fondo pensione, non
avendo rilevanza, a tal fine, l’eventuale diversa decorrenza
della prima contribuzione.
Il Presidente
Luglio 2005
Oggetto: Anticipazione agli iscritti - acquisto “prima casa” –
assenza di previsione statutaria - richiesta successiva
all’acquisto (art.7, comma 4 del d.lgs. n.124/93)
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)
Con nota del..., integrata in data…, codesto Fondo ha posto
all’attenzione della Commissione un quesito avente ad oggetto
la possibilità di concedere ad un aderente iscritto al Fondo
dal mese di novembre 1994 l’anticipazione per l’acquisto della
prima casa di abitazione, anche in assenza della previsione
statutaria dell’istituto e in relazione ad una domanda
inoltrata al Fondo successivamente all’acquisto stesso.
Nella nota è specificato che la casa è stata acquistata nel
maggio 2003 e che la richiesta, inoltrata di recente, riguarda
la concessione dell’anticipazione relativa a tutti i
contributi versati sino al 31 dicembre 2004.
E’ inoltre precisato che il Comitato di gestione di codesto
Fondo ha espresso il parere che la richiesta dell’iscritto
possa essere accolta, ritenendo in ogni caso opportuno
acquisire il parere in merito di questa Commissione.
Con riferimento alle questioni sollevate, si richiamano le
precisazioni formulate dalla Commissione nei documenti di
carattere generale sull’argomento del 5 settembre 2000 e 16
ottobre 2002 sull’argomento. Nel primo si è chiarito che
l’istituto delle anticipazioni si applica automaticamente ai
nuovi iscritti ai fondi pensione anche in assenza di specifica
norma (da adottare, comunque, alla prima occasione utile) e,
nel secondo, che l’anticipazione presuppone una stretta
connessione tra la richiesta del beneficio e la necessità di
acquistare la casa “la cui esistenza, in ipotesi di acquisto
già avvenuto, va esclusa quando il decorso del tempo sia tale
da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da
erogare e l’esigenza tutelata dalla norma”.
Tenuto conto di quanto sopra, si reputa che possa essere
condivisa l’impostazione assunta dal Comitato di gestione di
codesto Fondo, favorevole alla concessione dell’anticipazione
nell’ipotesi prospettata, ritenendo che la mancata previsione
statutaria dell’istituto e il fatto che la richiesta sia stata
presentata dall’iscritto successivamente all’acquisto, ma in
un tempo tale da non interrompere il nesso di causalità, non
siano di ostacolo alla liquidazione del beneficio, in presenza
ovviamente dei requisiti previsti dall’art.7, comma 4 del d.
lgs. n.124/1993.
Il Presidente
Maggio 2005
Oggetto: Anticipazione agli iscritti - – ristrutturazione
“prima casa” – estinzione mutuo
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)
Si fa riferimento alla richiesta di codesto Fondo con la quale
è stato sottoposto alla Commissione un quesito in merito
all’istituto delle anticipazioni agli iscritti di cui all’
art.7, comma 4, del d. lgs. 124/93.
In particolare, si invita la Commissione a voler esprimere un
parere in ordine a due ipotesi considerate non immediatamente
inquadrabili nell’ambito della fattispecie generale
disciplinata dalle norme e dagli orientamenti interpretativi
emanati sul punto dalla Commissione.
Tenuto conto di quanto sopra, si forniscono alcune indicazioni
in ordine alle fattispecie rappresentate, fermo restando che,
in linea generale, è rimessa alle determinazioni degli organi
amministrativi dei fondi, secondo il loro prudente
apprezzamento, la definizione dei casi concreti cui è
possibile ricondurre l’applicazione dell’istituto delle
anticipazioni, in coerenza con l’esigenza di assicurare che i
contributi versati a previdenza complementare siano
precipuamente destinati ad alimentare la creazione di un
montante finale volto ad assicurare prestazioni di carattere
pensionistico.
La prima fattispecie riguarda la possibilità per l’iscritto al
fondo di ottenere la liquidazione dell’anticipazione a valere
sulla propria posizione previdenziale per sostenere spese di
ristrutturazione della prima casa di abitazione nel caso in
cui detto immobile non sia di proprietà dell’iscritto ma di
terzi.
Sul punto si osserva che l’articolo 7, comma 4, del d.
lgs.124/93 nel disciplinare la concessione dell’anticipazione
elenca, tra l’altro, le ipotesi dell’acquisto della prima casa
di abitazione per sè e per i figli e della ristrutturazione
della prima casa di abitazione utilizzando, pertanto, in
entrambe i casi la medesima locuzione “prima casa di
abitazione”.
Dalla lettura della norma si desume che l’ipotesi di
anticipazione per ristrutturazione della prima casa di
abitazione deve intendersi riferita ad un immobile di
proprietà così come per l’acquisto; detta interpretazione
risulta, peraltro, confortata dalla normativa sulle
anticipazioni sul trattamento di fine rapporto così come
interpretata in sede negoziale collettiva e dagli Orientamenti
in tema di anticipazioni adottati dalla Commissione il 16
ottobre 2002.
La seconda fattispecie riguarda la possibilità di ottenere
l’anticipazione a fronte dell’estinzione di un contratto di
mutuo; viene chiesto se sussiste un collegamento funzionale e
temporale tra la sottoscrizione del contratto stesso ed il
momento di presentazione della domanda di anticipazione alla
luce anche del requisito temporale richiesto agli iscritti per
poter accedere all’istituto medesimo.
A tal riguardo si rinvia al menzionato Documento della
Commissione nel quale si fa esplicito riferimento alla stretta
connessione tra la richiesta del beneficio e la necessità di
acquistare la casa, cui consegue che il decorso del tempo non
deve interrompere ogni collegamento funzionale tra somme
erogate e l’esigenza tutelata dalla norma, il tutto
nell’ambito di una autonomia gestionale del fondo ispirata
comunque alla tutela del risparmio previdenziale in linea con
la destinazione naturale degli accantonamenti.
Con riferimento a tale situazione, si reputa che debba essere
escluso l’utilizzo dell’istituto in questione per l’estinzione
di mutui contratti in occasione di acquisti effettuati in
un’epoca significativamente antecedente alla richiesta di
anticipazione.
Il Presidente
Giugno 2003
Oggetto: Quesiti relativi alla disciplina applicabile in caso
di morte dell'iscritto verificatasi dopo la richiesta della
prestazione pensionistica di vecchiaia ed in tema di
anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione.
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)
Si fa riferimento alle note del …., con le quali si
richiedevano dei pareri in merito alle due questioni di cui
all'oggetto.
La prima richiesta di parere si riferisce all'individuazione
della disciplina da applicare nell'eventualità che un
iscritto, avendo maturato i requisiti per il pensionamento di
vecchiaia ed avendo, altresì, presentato la relativa domanda
di erogazione della prestazione pensionistica, deceda prima
che il Fondo termini la relativa attività liquidativa.
Nel caso di specie, prima del decesso, l'iscritto aveva
provveduto - cessato il rapporto di lavoro - a sottoscrivere
l'opzione per la liquidazione della prestazione in capitale.
Dunque non solo erano maturate le condizioni di accesso alla
prestazione pensionistica, ma erano state compiute già tutte
le scelte atte a rendere concreto ed attuale il diritto alla
prestazione, con individuazione anche delle modalità di
erogazione della stessa.
Ciò posto, si ritiene che, nella specifica ipotesi
prospettata, la morte sia intervenuta in un momento successivo
al perfezionamento della fattispecie previdenziale; di
conseguenza, si reputa possa trovare applicazione la normativa
civilistica in tema di successione.
La seconda richiesta di parere verte in materia di
anticipazione sulla posizione maturata, giustificata
dall'esigenza dell'iscritto di acquistare, per sè o per i
figli, la prima casa di abitazione.
Nel merito, si richiede se sia legittima la pretesa di codesto
Fondo di chiedere all'iscritto il certificato di residenza
anagrafica, che attesti che l'avente diritto all'anticipazione
- o il figlio dello stesso - risieda effettivamente nella casa
acquistata.
La scrivente Commissione, nell'orientamento in materia di
anticipazioni agli iscritti, del 16 ottobre 2002, ha già
provveduto a fornire - per quanto di propria competenza -
indicazioni di ordine generale sul tema, specificando altresì
che, nel rispetto del dettato normativo, è rimessa ai fondi
pensione la valutazione delle modalità concrete attraverso le
quali pervenire alla concessione dell'anticipazione, purchè le
stesse non rendano, di fatto, difficilmente fruibile il
relativo beneficio.
In linea di principio, si ravvisa comunque l'esigenza di
sottolineare che può essere considerata favorevolmente
l'adozione di criteri atti a consentire una rigorosa
valutazione circa l'effettiva destinazione all'acquisto di
"prima casa di abitazione" di somme che, in linea generale,
sono state accantonate per finalità previdenziali.
Con tale precisazione, la scrivente Commissione ritiene che
nel caso prospettato sia possibile rimettere al prudente e
rigoroso apprezzamento dei responsabili di codesto Fondo la
scelta in merito alla documentazione da produrre a sostegno ed
integrazione della richiesta di anticipazione.
Il Presidente
Novembre 2010
Oggetto: Quesito in materia di anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione
(lettera inviata a un fondo pensione preesistente)
Si fa riferimento alla nota del … con la quale codesto Fondo ha posto alcuni quesiti in materia di anticipazioni per acquisto della prima casa di abitazione.
Con il primo quesito è stato chiesto se sia da ritenersi ammissibile l’erogazione di un’anticipazione in caso di cointestazione di un immobile già intestato in via esclusiva alla persona convivente. In proposito viene precisato che l’acquisito della quota di proprietà dell’immobile da parte dell’iscritto potrebbe avvenire a titolo oneroso, e cioè pagando un corrispettivo, oppure a titolo gratuito, in base a un atto di donazione dell’attuale proprietaria.
In via preliminare si osserva che è da ritenersi ammissibile l’erogazione di un’anticipazione anche in ipotesi di acquisto di una quota di proprietà immobiliare. Un chiarimento in tal senso era stato già fornito negli Orientamenti in materia di anticipazioni agli iscritti, adottati dalla scrivente Commissione in data 16 settembre 2002, laddove era stata ammessa la possibilità di chiedere un’anticipazione a fronte di un acquisito immobiliare effettuato dal coniuge dell’iscritto in regime di comunione legale dei beni, nel presupposto che gli acquisti effettuati in costanza di matrimonio da uno dei coniugi entrano ex lege nel patrimonio dell’altro nella misura del 50 per cento.
Quanto poi alle modalità di acquisto della proprietà – a titolo oneroso o gratuito – si rileva che la disciplina delle anticipazioni, di cui al d.lgs. n. 252 del 2005, risponde all’esigenza di contemperare l’interesse dell’iscritto ad acquistare la prima casa di abitazione con la generale finalità, cui è preposta la previdenza complementare, di favorire la costruzione di una rendita pensionistica aggiuntiva. La norma che consente di conseguire anticipatamente la prestazione di previdenza complementare trova, quindi, la sua ratio nell’esigenza di concorrere al pagamento del corrispettivo del bene oggetto di acquisto. è dunque da ritenersi escluso che possa conseguirsi un’anticipazione per acquisti della proprietà che non comportano oneri a carico dell’iscritto, come nel caso della donazione. Nè può assumere rilievo la circostanza che l’iscritto dichiari di aver provveduto, al momento dell’originario acquisto dell’immobile da parte della convivente, al pagamento del prezzo di compravendita. Si tratta infatti di una circostanza di fatto che non trova rispondenza nell’effettiva intestazione dell’immobile, risultando lo stesso intestato in via esclusiva a persona diversa dai soggetti indicati nell’art. 11, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 252 del 2005 (iscritto stesso o suoi figli).
Pertanto, solo un acquisto a titolo oneroso di una quota immobiliare, intestata all’iscritto o ai figli, potrà essere presa in considerazione quale valida causale ai fini della corresponsione dell’anticipazione, fermo restando che l’anticipazione dovrà essere erogata avendo a riferimento il valore della quota pagata dall’iscritto, risultante dal contratto di compravendita, e non quello dell’intero immobile.
Un ulteriore quesito riguarda i tempi di erogazione dell’anticipazione rispetto alla data di acquisto della proprietà. Sul punto si fa presente che la Commissione negli stessi Orientamenti del 2002 sopra citati si è pronunciata nel senso di ritenere necessaria una stretta connessione tra la domanda di anticipazione e l’acquisto dell’immobile, da escludersi, nel caso di acquisto già avvenuto, quando il decorso del tempo “sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l’esigenza tutelata dalla norma.” Nel caso di specie, tale nesso di causalità andrà valutato tenendo presente il momento dell’acquisto della quota di proprietà da parte dell’iscritto, e non già quello dell’acquisto effettuato dalla persona convivente.
Si osserva infine che le precisazioni sopra riportate, circa l’anticipazione per acquisto di una quota della proprietà immobiliare, valgono esclusivamente in presenza anche degli altri requisiti previsti dall’art. 11, comma 7, lett. b) del d. lgs. n. 252 del 2005: è quindi necessario che l’immobile costituisca prima casa di abitazione e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell’aderente o dei suoi figli. In proposito si osserva che, stante quanto rappresentato da codesto Fondo, l’iscritto risulterebbe già proprietario di un immobile e quindi il requisito “prima casa di abitazione” sembrerebbe, al momento, non sussistente.
Il Presidente
Settembre 2010
Oggetto: Quesito in materia di anticipazioni per acquisto della prima casa di abitazione.
(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)
Si fa riferimento alla nota del …….. u.s. con la quale codesto Fondo ha chiesto un parere in merito alla possibilità di erogare un’anticipazione per l’acquisto della nuda proprietà di un immobile oppure del godimento di diritti reali minori su beni immobili quali, ad esempio, l’usufrutto.
Con riferimento alla prima questione codesto Fondo fa presente di aver ricevuto una richiesta di anticipazione da parte di un iscritto il quale ha precisato di aver acquistato la nuda proprietà su di un immobile e di avervi posto la propria residenza.
In merito alla possibilità di conseguire l’anticipazione in caso di acquisto della nuda proprietà, si rileva che l’art. 11, comma 7, lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005 consente agli aderenti alle forme pensionistiche complementari di chiedere un’anticipazione della posizione individuale per “l’acquisto della prima casa di abitazione, per sè o per i figli”. La previsione di legge prevede quindi che l’immobile acquistato debba essere prima casa e destinato ad abitazione dell’iscritto o dei suoi figli.
Quanto alla definizione della nozione di prima casa di abitazione, di recente la COVIP, nella risposta a un quesito posto da un fondo pensione preesistente, ha avuto modo di precisare che, “per prima casa di abitazione si deve intendere la casa destinata a residenza o a dimora abituale, cioè alla casa centro degli interessi dell’iscritto (…) potendo l’anticipazione essere erogata solo ove, sulla base della documentazione acquisita dal fondo pensione, l’immobile risulti destinato a prima casa di abitazione dell’iscritto ovvero di un suo figlio, poichè lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poichè la stessa risulta destinata a sua dimora abituale”.
Con riguardo al caso rappresentato, si fa presente che l’acquisto della nuda proprietà non comporta, di norma, in capo all’acquirente la titolarità del diritto di godere dell’immobile acquistato e quindi l’acquisto della nuda proprietà non può dare titolo al conseguimento dell’anticipazione.
Nel contempo non può escludersi che, in casi particolari, le parti nell’esercizio della loro autonomia negoziale si accordino in modo da consentire al nudo proprietario di risiedere nell’immobile acquistato, come si rileva nel caso rappresentato. Ne deriva che nel caso in cui l’acquirente della nuda proprietà di un immobile abbia anche ivi stabilito la sua residenza, e tale circostanza sia debitamente documentata, risultano sussistere i requisiti di cui al citato art. 11, comma 7, lett. b) del d. lgs. n.252 del 2005.
Diverso è, invece, il caso dell’acquisto da parte dell’iscritto di diritti reali di godimento sull’immobile diversi dal diritto di proprietà. In proposito, si ritiene che la nozione di “acquisto della prima casa di abitazione” comprenda solo l’ipotesi di acquisto del diritto di proprietà e non anche di diritti reali di godimento su beni altrui, quali l’usufrutto, che presentano rispetto alla proprietà carattere parziale.
Il Presidente
Maggio 2010
Oggetto: quesito in materia di anticipazione per acquisto prima casa da parte del figlio all’estero
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)
Si fa riferimento alla nota del… con la quale codesto Fondo ha chiesto un parere in merito alla possibilità di liquidare un’anticipazione per l’acquisto, da parte del figlio di un iscritto, della prima casa di abitazione situata in uno stato estero.
Viene qui in rilievo la previsione contenuta nell’art. 11, comma 7 lett. b) del d.lgs. n.252 del 2005. La norma prevede espressamente che l’anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione possa essere erogata qualora l’immobile sia acquistato “per sè o per i figli”. La richiesta di anticipazione può, quindi, essere legittimamente presentata da parte dell’aderente sia per l’acquisto della sua prima casa di abitazione sia per quella destinata a prima casa abitazione dei figli.
Al riguardo, si ha presente che, come chiarito dalla giurisprudenza che si è pronunciata sull’analoga previsione contenuta nell’art.2120 cod. civ. , l’estensione dell’applicabilità della norma alla tutela di esigenze di altri soggetti – i figli – è da intendersi possibile non solo se è l’iscritto ad effettuare l’acquisto, ma anche quando l’acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest’ultimo di disporre del relativo importo. In base a detto orientamento giurisprudenziale risulta, pertanto, indifferente che l’immobile venga, a seguito dell’acquisto, intestato all’iscritto ovvero al figlio.
Tenuto conto sempre della giurisprudenza formatasi in materia di anticipazioni del TFR, per “prima casa di abitazione” si deve intendere la casa destinata a residenza o a dimora abituale, cioè alla casa centro degli interessi dell’iscritto o del figlio.
Infine, quanto alla localizzazione dell’immobile, si ritiene che non possa costituire elemento di valutazione l’ubicazione dello stesso in Italia o all’estero, non rinvenendosi nella normativa elementi tali da giustificare una differenziazione di disciplina sulla base di tale profilo. In effetti, l’art. 11, comma 7 lett. b) del d.lgs. n.252 del 2005 non reca alcun parametro che possa indurre a collegare l’anticipazione ai soli acquisti aventi ad oggetto immobili situati in Italia.
A prescindere dal luogo in cui si trova l’immobile, dovrà pertanto valutarsi la destinazione dello stesso, potendo l’anticipazione essere erogata solo ove, sulla base della documentazione acquisita dal fondo pensione, l’immobile risulti destinato a prima casa di abitazione dell’iscritto ovvero di un suo figlio, poichè lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poichè la stessa risulta destinata a sua dimora abituale.
Il Presidente
Luglio 2009
Oggetto: Quesito in materia di anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)
Si fa riferimento alla nota del ………., con la quale codesto Fondo ha chiesto un parere in merito ad una richiesta di anticipazione sulle prestazioni maturate per acquisto della prima casa di abitazione.
In particolare, si chiede di conoscere se un iscritto, già titolare di un immobile in comproprietà con la moglie, possa ottenere, in caso di separazione ed assegnazione della casa familiare all’altro coniuge, un’anticipazione sulla propria posizione previdenziale per acquisto di una nuova unità immobiliare, anche se, da relativo atto notarile, tale immobile non risulterà beneficiare delle agevolazioni fiscali in materia di acquisto della prima casa.
Come è noto, l’art. 11, comma 7, lett. b), del d.lgs. n. 252/2005 consente agli aderenti alle forme pensionistiche complementari di chiedere un’anticipazione della posizione individuale per “l’acquisto della prima casa di abitazione, per sè o per i figli, documentato con atto notarile”.
Posto che, nel caso prospettato, nulla osterebbe alla richiesta di anticipazione della posizione previdenziale per acquisto della prima casa a favore dei figli, occorre verificare se l’acquisto per sè da parte del coniuge separato, già comproprietario di immobile assegnato in godimento alla moglie, costituisca acquisto della prima casa di abitazione.
A tal fine è opportuno premettere che l’art. 155-quater, primo comma, cod. civ., come formulato a seguito della legge 54/2006, stabilisce che l’assegnazione della casa familiare è attribuita avendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Inoltre, il giudice tiene conto dell’assegnazione della casa coniugale nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, prendendo in considerazione anche il titolo di proprietà dell’immobile oggetto del provvedimento in questione.
Il provvedimento giudiziale, quindi, lungi dal sottrarre il diritto di proprietà, anche pro-quota dell’immobile, al coniuge non assegnatario, risponde ad un interesse prevalente e comune ad entrambi i genitori, cioè la conservazione della dimora familiare, dove verosimilmente i figli hanno vissuto prima della rottura del menage familiare. La portata di tale interesse è, comunque, rimessa alla valutazione del giudice competente a decidere sull’assegnazione della casa coniugale, in base alle risultanze del caso concreto.
A ciò si aggiunga che l’assegnazione della casa coniugale non sottrae la titolarità del diritto di proprietà al coniuge non assegnatario, nè sottrae il diritto di godimento in via definitiva, in quanto opera il principio generale di modificabilità in ogni tempo del provvedimento di assegnazione della casa coniugale per fatti sopravvenuti. In definitiva, la natura giuridica e la funzione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale confermano la permanenza del diritto di proprietà dell’immobile in capo al coniuge non assegnatario.
Ne deriva che la richiesta di anticipazione per acquisto prima casa per sè, da parte del coniuge già comproprietario di immobile adibito a dimora familiare, assegnato in godimento all’altro coniuge comproprietario, non risulta conforme alla previsione normativa di cui all’art. 11, comma 7, lett. b), del d.lgs. n. 252/2005.
Tale impostazione risulta anche in linea con la disciplina fiscale in materia di agevolazioni prima casa, di cui al D.P.R. n. 131/1986 e successive modificazioni. La richiamata disciplina, infatti, esclude l’agevolazione fiscale per acquisto della prima casa qualora il richiedente sia già titolare, in comunione con il coniuge, del diritto di proprietà di altro immobile.
Il Presidente
Aprile 2009
Oggetto: Quesito posto in materia di anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)
Si fa riferimento alla nota del ……. con la quale codesto Fondo ha posto un quesito in merito ad una richiesta di anticipazione ai sensi dell’articolo 11, comma 7, lett. b), del d.lgs. n. 252/2005.
Il quesito attiene, in particolare, alla legittimità della richiesta di anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione avente per oggetto l’acquisto della proprietà superficiaria, per la durata di anni novantanove (a decorrere dal …….), di un appartamento posto in un fabbricato realizzato su un terreno inserito in un Piano per l’Edilizia Economica Polare (P.E.E.P.).
Nello specifico, codesto Fondo pensione chiede di conoscere se anche l’acquisto della proprietà superficiaria possa rientrare tra le fattispecie che danno titolo, in base alla normativa di settore della previdenza complementare, a richiedere un’anticipazione della posizione individuale.
Come noto, l’art. 11, comma 7, lett. b), del d.lgs. n. 252/2005, consente agli aderenti alle forme pensionistiche complementari di chiedere un’anticipazione a valere sulla posizione individuale maturata, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli.
Occorre, dunque, stabilire se la nozione di “acquisto della prima casa di abitazione” comprenda solo l’ipotesi tradizionale di acquisto della piena proprietà, caratterizzata dall’assenza di limiti temporali e, quindi, dalla perpetuità della relativa appartenenza, ovvero anche la diversa ipotesi di acquisto della proprietà superficiaria.
A tal fine si fa presente che, ai sensi dell’articolo 952, comma 2, cod. civ. , per proprietà superficiaria si intende la proprietà della costruzione già realizzata su un terreno di proprietà di terzi. In tale ipotesi l’acquirente non acquista la piena proprietà dell’immobile, nè il mero diritto di superficie, consistente nel diritto di realizzare una costruzione al di sopra o al di sotto del suolo altrui, ma acquista un quid pluris rispetto al diritto di superficie, in quanto, essendo già realizzata la costruzione, egli diviene direttamente proprietario della stessa, pur non essendo proprietario del suolo.
Come rilevato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel caso della proprietà superficiaria si determina una “scissione orizzontale dell’assetto dominicale”, nel senso che il concedente mantiene la proprietà del suolo e l’acquirente acquista solo la proprietà dell’opera sovrastante. La proprietà superficiaria, quindi rappresenta un’eccezione alla regola generale per cui il proprietario del suolo è anche proprietario dell’immobile su di esso costruito.
Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 953 cod. civ. , considera compatibile con tale tipologia di proprietà l’apposizione di una scadenza, il cui sopraggiungere segna il passaggio della proprietà del fabbricato al proprietario del suolo, che ricongiunge in capo a sè le posizioni soggettive precedentemente distinte.
L’istituto della proprietà superficiaria, con fissazione di un termine di scadenza, è, in particolare, utilizzato nell’ambito dell’edilizia pubblica e popolare, al fine di consentire la realizzazione di edifici residenziali a basso costo su suolo pubblico. La pubblica amministrazione in luogo di alienare il terreno ai privati, ne concede esclusivamente l’uso in superficie. Questo comporta un abbattimento dei costi, dato che per l’uso del terreno viene devoluto un corrispettivo minore, e quindi consente l’immissione sul mercato di alloggi popolari a basso costo.
Nonostante il suo carattere parziale e temporaneo, la proprietà superficiaria presenta, comunque, la stessa natura giuridica del diritto di proprietà ed è, dunque, assoggettata alla medesima disciplina giuridica. Il titolare di tale diritto è, infatti, proprietario dell’immobile fino alla scadenza.
Con l’avvicinarsi del termine di scadenza, il valore dell’appartamento, normalmente, diminuisce progressivamente e anche il prezzo per l’acquisto del relativo diritto di proprietà superficiaria. Non sempre, però, la proprietà superficiaria viene meno a scadenza, potendosi avere anche il caso in cui il proprietario del suolo ceda prima di tale momento il suo diritto di proprietà al titolare della proprietà superficiaria, così facendogli acquistare la proprietà piena. Tale facoltà è stata, tra l’altro, espressamente prevista dall’articolo 31, comma 45, della legge n. 448/1998 a favore dei Comuni, i quali possono cedere in proprietà le aree comprese nei P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie.
Stante quanto sopra e considerata la generica formulazione dell’articolo 11, comma 7, lett. b), del d.lgs. n. 252/2005, si esprime l’avviso che l’anticipazione della posizione individuale della forma pensionistica possa essere riconosciuta a fronte di un acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficiaria, a condizione che l’immobile costituisca prima casa di abitazione dell’acquirente o dei figli, e che tale destinazione sia adeguatamente documentata.
Il Presidente
Novembre 2008
Oggetto: Quesito in tema di anticipazioni agli associati che hanno perso i requisiti di partecipazione e che hanno optato per il mantenimento della posizione presso il fondo
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)
Si fa riferimento alla nota del …….. con la quale codesto Fondo ha posto un quesito in merito alla possibilità di richiedere un’anticipazione da parte di quegli associati che hanno perso i requisiti di partecipazione, avendo lasciato l’azienda, ed hanno optato per il mantenimento della posizione nel Fondo, senza versamento di ulteriori contributi.
In particolare, il Fondo specifica di avere una richiesta in tal senso formulata da un ex dirigente che, avendo maturato le anzianità necessarie, vorrebbe avvalersi dell’anticipo di cui all’art. 11, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 252/2005 (acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sè o per i figli).
Al riguardo, si rileva che l’aderente conserva la qualifica di iscritto ad una forma pensionistica complementare anche se, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, opta per il permanere della sua posizione individuale presso la forma pensionistica complementare; lo stesso può, dunque, esercitare tutte le opzioni previste dalla normativa.
Situazione analoga a quella oggetto del quesito è quella dell’aderente che opta per il mantenimento della posizione individuale in caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. Come precisato negli Orientamenti in tema di prestazioni del 30 maggio 2007 e, da ultimo, negli Orientamenti del 6 novembre u.s. in tema di permanenza oltre la maturazione dei requisiti per la prestazione pensionistica complementare, l’aderente resta in ogni caso iscritto alla forma pensionistica e, quindi, può sempre chiedere l’erogazione delle anticipazioni fino al momento di effettiva fruizione delle prestazioni pensionistiche di previdenza complementare, se si trova nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 7 del decreto.
Quanto sopra vale, dunque, sia nel caso in cui l’aderente abbia maturato i requisiti per la prestazione pensionistica complementare di cui all’articolo 11, comma 2 del medesimo decreto, sia nel caso in cui abbia perso i requisiti di partecipazione e abbia titolo per usufruire delle prestazione di cui all’articolo 14, commi 2 o 5 del d.lgs. n. 252/2005.
Nessun rilievo, inoltre, può attribuirsi al fatto che l’aderente non versi ulteriori contributi alla forma pensionistica complementare durante la fase di permanenza presso la stessa. Tale situazione può essere, infatti, paragonata a quella dell’iscritto attivo che sospende temporaneamente la contribuzione ad una forma pensionistica complementare, il quale conserva la titolarità di tutte le prerogative contemplate dalla disciplina della previdenza complementare a favore degli iscritti.
Il Presidente f.f.
Ottobre 2008
Oggetto: Quesito relativo all’erogazione di anticipazioni per ristrutturazioni
(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)
Si fa riferimento alla nota del ………… con la quale è stato chiesto un parere in merito all’art. 11, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005 nella parte in cui disciplina l’erogazione di anticipazioni per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’articolo 3 del T.U. in materia edilizia, riguardanti la prima casa di abitazione.
Detti interventi, secondo la norma sopra citata, devono essere documentati in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 3 delle legge 27 dicembre 1997, n. 449. In virtù del richiamo ivi contenuto, la normativa da prendere a riferimento è quella di cui al D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, recante le disposizioni di attuazione delle previsioni di cui alla legge n. 449 del 1997 in materia di detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia. In base alla predetta normativa, per fruire delle detrazioni IRPEF sulle spese di ristrutturazione, i contribuenti sono tenuti ad osservare una serie di adempimenti e a produrre e conservare taluni documenti.
Prima dell’inizio delle opere di ristrutturazione è necessario inviare una comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, redatta su apposito modello, ed allegare alla stessa una serie di documenti (tra cui, copia della concessione, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia); in luogo di tutta la predetta documentazione allegata, i contribuenti possono produrre un’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari. Per alcune tipologie di lavori, deve, inoltre, essere inviata apposita comunicazione all’Azienda sanitaria locale competente per territorio. I contribuenti interessati devono, inoltre, conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione di lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico.
Con riferimento alla richiesta avanzata, si conferma in via preliminare quanto già precisato negli Orientamenti del 16 ottobre 2002 in materia di anticipazioni agli iscritti, circa il riconoscimento, in questo ambito, dell’autonomia dei fondi pensione nel definire, secondo il loro prudente apprezzamento, modalità operative atte a garantire la fruibilità del diritto all’anticipazione in un contesto di complessiva coerenza con le indicazioni normative.
Nello specifico, si ritiene, comunque, ammissibile che i fondi pensione prevedano la possibilità di dar corso alla liquidazione delle somme richieste dall’aderente, a titolo di anticipazioni per ristrutturazioni, anche prima dell’inizio dei lavori e dell’effettuazione dei relativi pagamenti, a condizione che sia almeno acquisita la documentazione essenziale al fine di riscontrare l’effettiva volontà di procedere alla realizzazione dei relativi interventi (quale, ad esempio, copia della raccomandata inoltrata al Centro Operativo di Pescara, copia della concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori ovvero copia dell’autocertificazione prodotta, nonchè copia dei preventivi di spesa).
Resta, in ogni caso, ferma l’esigenza di acquisire successivamente dall’iscritto la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta.
Il Presidente f.f.
Settembre 2007
Oggetto: Quesiti vari in tema di anticipazioni
(lettera inviata ad una società con riferimento ad alcuni fondi pensione preesistenti del gruppo)
Si fa riferimento alla Vostra nota del …… con la quale sono stati formulati una serie di quesiti in materia di anticipazioni, per fornire le seguenti precisazioni.
Il primo quesito riguarda l’ipotesi di richiesta di un’anticipazione per l’estinzione di un precedente mutuo contratto in occasione dell’acquisto della prima casa di abitazione. In particolare, è chiesto di conoscere se, in presenza di clausole statutarie che consentono l’effettuazione di anticipazioni per l’estinzione di mutui stipulati fino a due anni prima della richiesta, sia possibile prevedere un ampliamento di detto termine così da comprendere i mutui contratti fino a 10 anni prima della richiesta di anticipo.
In linea con gli Orientamenti COVIP in tema di anticipazioni, approvati nell’ottobre 2002, nei quali era stata precisato che “l’anticipazione presuppone una stretta connessione fra la richiesta del beneficio e la necessità di acquistare la casa, la cui esistenza, in ipotesi di acquisto già avvenuto, va esclusa quando il decorso del tempo sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l’esigenza tutelata dalla norma”, si ritiene, peraltro, che la richiesta di ampliamento di cui sopra non possa trovare accoglimento, considerata l’eccessiva ampiezza del periodo che verrebbe ad essere preso in considerazione.
Con il secondo quesito, si chiede se il reintegro delle anticipazioni possa essere corrisposto anche mediante contribuzioni mensili, tenuto conto che l’articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 252/2005 prevede che “Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro”. Ad avviso della scrivente Commissione, la formulazione normativa non pone limitazioni in ordine alle modalità di effettuazione dei reintegri e lascia, in principio, liberi gli iscritti di definire la cadenza degli stessi; il riferimento alle contribuzioni annuali è, infatti, da ritenersi strettamente correlato al possibile superamento dei limiti annuali di deducibilità fiscale. Si ritiene, comunque, ammissibile che le forme pensionistiche complementari introducano una regolamentino anche le modalità di versamento delle reintegrazioni.
Il terzo quesito attiene alla documentazione da acquisire con riferimento alle anticipazioni richieste per lavori di ristrutturazione eseguiti in proprio dal proprietario. Giova sul punto ricordare che la normativa di riferimento (articolo 11, comma 7, lett. b del decreto legislativo n. 252/2005) espressamente richiede che le spese sostenute per tali interventi siano documentate secondo le regole dettate, ai fini della fruizione delle detrazioni fiscali sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, dall’articolo 3 comma 1 della legge 449/1997. Occorre, quindi, tener conto, della disciplina fiscale e dei relativi orientamenti interpretativi predisposti dall’Agenzia delle Entrate. In merito alla peculiare ipotesi delle ristrutturazioni edilizie eseguite in proprio dal proprietario è, quindi, da tenere presente che l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare (si veda il paragrafo 1 della Guida fiscale intitolata “Le agevolazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie”) che “ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati”(all. 2). Detta precisazione trova, pertanto, applicazione anche con riguardo alle anticipazioni erogabili da parte delle forme pensionistiche complementari, in forza dei rinvii normativi previsti dall’articolo 11, comma 7, lett. b) del decreto.
In merito all’ultimo quesito, attinente alle modalità di calcolo dei limiti percentuali degli importi erogabili a titolo di anticipazione, si ha presente che la tematica ha già formato oggetto di trattazione nel recente Orientamento in tema di prestazioni, deliberato dalla Commissione il 30 maggio u.s. , in copia allegato.
Il Presidente
Settembre 2005
Oggetto: Anticipazione agli iscritti – Decorrenza del requisito degli otto anni
(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)
Si fa riferimento alla nota del …con la quale è stata prospetta una questione in merito al momento da prendere in considerazione per la decorrenza degli otto anni necessari per poter chiedere l’erogazione di anticipazioni.
Viene qui in rilievo la disposizione dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993 il quale dispone che “l’iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione dei contributi accumulati” e che “ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto per i quali l’interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.”
In merito alla predetta previsione normativa codesto Fondo individua una linea interpretativa in base alla quale, ai fini dell’ “anzianità” utile per il computo del diritto all’anticipazione, si debba far riferimento alla formale iscrizione anche laddove diversa sia la decorrenza della contribuzione.
Al riguardo, è utile richiamare quanto già precisato nello Schema di regolamento dei fondi pensione aperti, elaborato dalle Associazioni di categoria e ritenuto conforme alla normativa da parte della Commissione nell’ottobre 2000. In detto Schema, infatti, al punto 13 relativo alle anticipazione, è stato specificato che l’iscritto può conseguire anticipazioni “trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo”.
In coerenza con quanto già precisato a proposito dei fondi pensione aperti, si conviene, pertanto, con le determinazioni assunte dal Consiglio di amministrazione di codesto Fondo, ritenuto che, anche per i fondi negoziali, il momento iniziale da prendere a riferimento per il calcolo degli otto anni debba essere il momento dell’iscrizione al Fondo pensione, non avendo rilevanza, a tal fine, l’eventuale diversa decorrenza della prima contribuzione.
Il Presidente
Luglio 2005
Oggetto: Anticipazione agli iscritti – acquisto “prima casa” – assenza di previsione statutaria – richiesta successiva all’acquisto (art.7, comma 4 del d.lgs. n.124/93)
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)
Con nota del…, integrata in data…, codesto Fondo ha posto all’attenzione della Commissione un quesito avente ad oggetto la possibilità di concedere ad un aderente iscritto al Fondo dal mese di novembre 1994 l’anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione, anche in assenza della previsione statutaria dell’istituto e in relazione ad una domanda inoltrata al Fondo successivamente all’acquisto stesso.
Nella nota è specificato che la casa è stata acquistata nel maggio 2003 e che la richiesta, inoltrata di recente, riguarda la concessione dell’anticipazione relativa a tutti i contributi versati sino al 31 dicembre 2004.
E’ inoltre precisato che il Comitato di gestione di codesto Fondo ha espresso il parere che la richiesta dell’iscritto possa essere accolta, ritenendo in ogni caso opportuno acquisire il parere in merito di questa Commissione.
Con riferimento alle questioni sollevate, si richiamano le precisazioni formulate dalla Commissione nei documenti di carattere generale sull’argomento del 5 settembre 2000 e 16 ottobre 2002 sull’argomento. Nel primo si è chiarito che l’istituto delle anticipazioni si applica automaticamente ai nuovi iscritti ai fondi pensione anche in assenza di specifica norma (da adottare, comunque, alla prima occasione utile) e, nel secondo, che l’anticipazione presuppone una stretta connessione tra la richiesta del beneficio e la necessità di acquistare la casa “la cui esistenza, in ipotesi di acquisto già avvenuto, va esclusa quando il decorso del tempo sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l’esigenza tutelata dalla norma”.
Tenuto conto di quanto sopra, si reputa che possa essere condivisa l’impostazione assunta dal Comitato di gestione di codesto Fondo, favorevole alla concessione dell’anticipazione nell’ipotesi prospettata, ritenendo che la mancata previsione statutaria dell’istituto e il fatto che la richiesta sia stata presentata dall’iscritto successivamente all’acquisto, ma in un tempo tale da non interrompere il nesso di causalità, non siano di ostacolo alla liquidazione del beneficio, in presenza ovviamente dei requisiti previsti dall’art.7, comma 4 del d. lgs. n.124/1993.
Il Presidente
Maggio 2005
Oggetto: Anticipazione agli iscritti – ristrutturazione “prima casa” - estinzione mutuo
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)
Si fa riferimento alla richiesta di codesto Fondo con la quale è stato sottoposto alla Commissione un quesito in merito all’istituto delle anticipazioni agli iscritti di cui all’ art.7, comma 4, del d. lgs. 124/93.
In particolare, si invita la Commissione a voler esprimere un parere in ordine a due ipotesi considerate non immediatamente inquadrabili nell’ambito della fattispecie generale disciplinata dalle norme e dagli orientamenti interpretativi emanati sul punto dalla Commissione.
Tenuto conto di quanto sopra, si forniscono alcune indicazioni in ordine alle fattispecie rappresentate, fermo restando che, in linea generale, è rimessa alle determinazioni degli organi amministrativi dei fondi, secondo il loro prudente apprezzamento, la definizione dei casi concreti cui è possibile ricondurre l’applicazione dell’istituto delle anticipazioni, in coerenza con l’esigenza di assicurare che i contributi versati a previdenza complementare siano precipuamente destinati ad alimentare la creazione di un montante finale volto ad assicurare prestazioni di carattere pensionistico.
La prima fattispecie riguarda la possibilità per l’iscritto al fondo di ottenere la liquidazione dell’anticipazione a valere sulla propria posizione previdenziale per sostenere spese di ristrutturazione della prima casa di abitazione nel caso in cui detto immobile non sia di proprietà dell’iscritto ma di terzi.
Sul punto si osserva che l’articolo 7, comma 4, del d. lgs.124/93 nel disciplinare la concessione dell’anticipazione elenca, tra l’altro, le ipotesi dell’acquisto della prima casa di abitazione per sè e per i figli e della ristrutturazione della prima casa di abitazione utilizzando, pertanto, in entrambe i casi la medesima locuzione “prima casa di abitazione”.
Dalla lettura della norma si desume che l’ipotesi di anticipazione per ristrutturazione della prima casa di abitazione deve intendersi riferita ad un immobile di proprietà così come per l’acquisto; detta interpretazione risulta, peraltro, confortata dalla normativa sulle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto così come interpretata in sede negoziale collettiva e dagli Orientamenti in tema di anticipazioni adottati dalla Commissione il 16 ottobre 2002.
La seconda fattispecie riguarda la possibilità di ottenere l’anticipazione a fronte dell’estinzione di un contratto di mutuo; viene chiesto se sussiste un collegamento funzionale e temporale tra la sottoscrizione del contratto stesso ed il momento di presentazione della domanda di anticipazione alla luce anche del requisito temporale richiesto agli iscritti per poter accedere all’istituto medesimo.
A tal riguardo si rinvia al menzionato Documento della Commissione nel quale si fa esplicito riferimento alla stretta connessione tra la richiesta del beneficio e la necessità di acquistare la casa, cui consegue che il decorso del tempo non deve interrompere ogni collegamento funzionale tra somme erogate e l’esigenza tutelata dalla norma, il tutto nell’ambito di una autonomia gestionale del fondo ispirata comunque alla tutela del risparmio previdenziale in linea con la destinazione naturale degli accantonamenti.
Con riferimento a tale situazione, si reputa che debba essere escluso l’utilizzo dell’istituto in questione per l’estinzione di mutui contratti in occasione di acquisti effettuati in un’epoca significativamente antecedente alla richiesta di anticipazione.
Il Presidente
Giugno 2003
Oggetto: Quesiti relativi alla disciplina applicabile in caso di morte dell’iscritto verificatasi dopo la richiesta della prestazione pensionistica di vecchiaia ed in tema di anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione.
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)
Si fa riferimento alle note del …., con le quali si richiedevano dei pareri in merito alle due questioni di cui all’oggetto.
La prima richiesta di parere si riferisce all’individuazione della disciplina da applicare nell’eventualità che un iscritto, avendo maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ed avendo, altresì, presentato la relativa domanda di erogazione della prestazione pensionistica, deceda prima che il Fondo termini la relativa attività liquidativa.
Nel caso di specie, prima del decesso, l’iscritto aveva provveduto – cessato il rapporto di lavoro – a sottoscrivere l’opzione per la liquidazione della prestazione in capitale.
Dunque non solo erano maturate le condizioni di accesso alla prestazione pensionistica, ma erano state compiute già tutte le scelte atte a rendere concreto ed attuale il diritto alla prestazione, con individuazione anche delle modalità di erogazione della stessa.
Ciò posto, si ritiene che, nella specifica ipotesi prospettata, la morte sia intervenuta in un momento successivo al perfezionamento della fattispecie previdenziale; di conseguenza, si reputa possa trovare applicazione la normativa civilistica in tema di successione.
La seconda richiesta di parere verte in materia di anticipazione sulla posizione maturata, giustificata dall’esigenza dell’iscritto di acquistare, per sè o per i figli, la prima casa di abitazione.
Nel merito, si richiede se sia legittima la pretesa di codesto Fondo di chiedere all’iscritto il certificato di residenza anagrafica, che attesti che l’avente diritto all’anticipazione – o il figlio dello stesso – risieda effettivamente nella casa acquistata.
La scrivente Commissione, nell’orientamento in materia di anticipazioni agli iscritti, del 16 ottobre 2002, ha già provveduto a fornire – per quanto di propria competenza – indicazioni di ordine generale sul tema, specificando altresì che, nel rispetto del dettato normativo, è rimessa ai fondi pensione la valutazione delle modalità concrete attraverso le quali pervenire alla concessione dell’anticipazione, purchè le stesse non rendano, di fatto, difficilmente fruibile il relativo beneficio.
In linea di principio, si ravvisa comunque l’esigenza di sottolineare che può essere considerata favorevolmente l’adozione di criteri atti a consentire una rigorosa valutazione circa l’effettiva destinazione all’acquisto di “prima casa di abitazione” di somme che, in linea generale, sono state accantonate per finalità previdenziali.
Con tale precisazione, la scrivente Commissione ritiene che nel caso prospettato sia possibile rimettere al prudente e rigoroso apprezzamento dei responsabili di codesto Fondo la scelta in merito alla documentazione da produrre a sostegno ed integrazione della richiesta di anticipazione.
Il Presidente
Ottobre 2000
Oggetto: Chiarimenti in merito al regime di prestazioni, anticipazioni e riscatti
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)
Con nota del… codesto Fondo ha posto all’attenzione della Commissione una serie di quesiti relativi all’interpretazione della normativa in tema di prestazioni, anticipazioni e riscatti.
In merito alla possibilità per gli iscritti ante 28 aprile 1993 di conseguire anche l’intera prestazione in forma di capitale, si rileva che per effetto della esclusione operata dall’art. 18, comma 7, non è direttamente applicabile ai “vecchi iscritti” la norma di cui all’art. 7, comma 6, lett. a) del d.lgs. n.124/93, che determina i limiti alla possibilità di liquidazione della prestazione in forma di capitale.
Fermi restando i vincoli posti dell’art. 59, comma 2, della 1. n. 449/97 riguardanti il procedimento di trasformazione di quote di pensione in capitale (in merito ai quali si allega copia della comunicazione Covip del 21 maggio 1999), resta, dunque, consentita una disposizione statutaria che preveda la liquidazione delle prestazioni ai “vecchi iscritti” anche oltre il limite indicato dal citato art. 7.
Con riferimento alla possibilità di prevedere anticipazioni, senza obbligo di ricostituzione della preesistente posizione, al di fuori dalle ipotesi normativamente previste, si precisa che per gli iscritti in data successiva al 28 aprile 1993 l’elenco delle situazioni di cui all’art. 7, comma 4, che legittimano il conseguimento dell’anticipazione (elenco suscettibile di integrazioni per i soli casi previsti dall’art. 7, comma 2, della l. n. 53/2000) è da considerare rigorosamente tassativo, stante 1'esplicita disposizione sulla inammissibilità di anticipazioni diverse da quelle legislativamente previste.
Riguardo ai “vecchi iscritti” si richiama 1'attenzione di codesto Fondo su quanto la Commissione ha già precisato in tema sia di anticipazioni sia di riscatti negli Orientamenti interpretativi sui fondi preesistenti adottati in data 26 novembre 1997 e pubblicati sul Bollettino della Commissione, anno I, n. l, e sul sito Internet della Covip.
Nel citato documento, pur muovendo dalla constatazione che i “vecchi iscritti” non sono destinatari diretti dell’art. 7, comma 4, relativo al divieto di prevedere anticipazioni e riscatti diversi, la Commissione, individuando nella norma in argomento un principio tipico delle forme che vogliono appieno realizzare finalità pensionistiche, ha segnalato ai fondi preesistenti “1'opportunità di procedere a ridefinire le discipline statutarie che consentono anticipazioni e riscatti diversi da quelli disciplinati dal D. 1gs. 124/93 “.
In merito poi alla reversibilità della rendita, si osserva che in assenza di disposizioni in materia da parte del decreto n. 124, il trattamento di reversibilità è istituto eventuale, la cui possibilità deriva da specifiche disposizioni statutarie in tal senso.
Il Presidente
Marzo 2000
Oggetto: Anticipazione ad iscritti – modifica statutaria
(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale )
Con nota del … codesto Fondo ha chiesto conferma in merito alla possibilità di accogliere la domanda di un iscritto volta al conseguimento dell’anticipazione a valere sull’intera posizione individuale ai sensi dell’art. 7, comma 4, del d. lgs. n. 124/93, così come modificato dall’art. 58, comma 8 lett. b), della l. n. 144/99, in presenza delle condizioni e per il perseguimento delle finalità ivi previste, anche prima della modifica statutaria di adeguamento alle nuove disposizioni di legge.
Al riguardo si precisa che la circostanza che la norma statutaria relativa alle anticipazioni non sia stata ancora adeguata al nuovo testo legislativo non risulta impeditiva, per l’aderente che si trovi nella situazione sopra descritta, del diritto all’anticipazione a valere anche sull’intera posizione maturata, posto che tale diritto deve ritenersi comunque sussistente sin dall’entrata in vigore delle disposizioni della l. n. 144/99, dalle quali trae direttamente origine.
Al riguardo, inoltre, nel ricordare che il necessario adeguamento statutario potrà essere realizzato alla prima occasione utile, si raccomanda comunque di porre in essere ogni iniziativa per far conoscere ai lavoratori iscritti e ai nuovi aderenti le intervenute modifiche legislative.
Il Direttore Generale
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