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CESSIONE DEI CREDITI
Luglio 2009
Oggetto: Quesiti relativi alla cessione delle prestazione di
previdenza complementare
(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)
Si fa riferimento alla nota del …, successivamente integrata
con la documentazione trasmessa il …, con la quale sono stati
posti alcuni quesiti in merito ai comportamenti da tenere in
occasione della cessione del quinto dello stipendio da parte
dei lavoratori iscritti.
Il primo quesito riguarda il caso in cui, a seguito
dell’esercizio da parte dell’aderente del diritto al riscatto
della posizione individuale, il relativo importo sia stato
erogato dal Fondo all’ente mutuante, a parziale soddisfazione
del credito residuo.
A tale proposito, codesto Fondo chiede di conoscere se la
notifica del contratto di finanziamento esplichi effetti, e se
quindi permanga l’obbligazione nei confronti della società
mutuante, anche con riferimento alla posizione individuale
aperta successivamente dal medesimo lavoratore per effetto di
una nuova adesione, attivata in virtù di un nuovo rapporto di
lavoro.
In merito al secondo quesito, codesto Fondo fa presente che,
in fase di liquidazione della prestazione, può accadere che la
società mutuante non fornisca, nonostante le richieste
inoltrategli, indicazioni utili per effettuare il pagamento
(ad esempio, stato della situazione debitoria dell’iscritto,
coordinate bancarie ecc). In relazione a tale fattispecie, si
chiede di conoscere se sussista un termine temporale decorso
il quale possa ritenersi venuto meno l’obbligo nei confronti
della società finanziaria, potendo corrispondere la
prestazione all’iscritto o, in presenza di più cessioni
notificate, alla società finanziaria che ha notificato il
contratto di cessione in data immediatamente successiva.
Quanto al primo quesito si rileva, in generale, che la
problematica relativa all’efficacia della cessione dei crediti
notificata al Fondo deve essere risolta, di volta in volta,
avuto riguardo alle disposizioni contenute nel singolo
contratto di finanziamento. Occorre, cioè, accertare nel caso
concreto l’oggetto della cessione pattuita in base alle
clausole contrattuali che dispongono la traslazione all’ente
mutuante dei diritti di credito vantati dall’iscritto nei
confronti del Fondo.
L’estrema varietà delle modulistiche in uso, come anche
risultante dalla documentazione – non del tutto leggibile –
trasmessa, e delle formule di cessione dei crediti
utilizzabili, non consente di dare una risposta univoca al
quesito avanzato. Anche in considerazione di ciò, è, quindi,
da intendersi rimessa alle forme pensionistiche complementari
l’analisi puntuale delle condizioni generali di contratto e
delle obbligazioni che ne scaturiscono.
Nello specifico, tuttavia, si evidenzia che nei contratti di
finanziamento garantiti mediante cessione del quinto dello
stipendio o del TFR, la cessione del credito è strettamente
correlata ad un determinato rapporto di lavoro. Il lavoratore
usufruisce di un finanziamento cedendo il proprio futuro
credito retributivo nei confronti del datore di lavoro alla
società finanziaria. Tale legame si estende, di norma, anche
all’obbligazione accessoria inerente la cessione dei crediti
vantati nei confronti della forma pensionistica complementare.
Laddove, dunque, il contratto correli alla cessazione del
rapporto di lavoro, oggetto della cessione notificata,
l’obbligazione del Fondo al pagamento alla mutuante delle
somme eventualmente liquidate a titolo di riscatto, la
cessione in garanzia è da intendersi circoscritta alla
posizione accumulata presso il Fondo in ragione di quel
determinato rapporto di lavoro.
Ove a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, e della
escussione dei crediti vantati dalla finanziaria nei confronti
del datore di lavoro e del fondo pensione, residuasse un
credito della società mutante, la stessa potrebbe estendere,
se previsto in contratto, la cessione del quinto dello
stipendio e del TFR al nuovo datore di lavoro, solo attraverso
un’apposita notifica allo stesso. Del pari, anche la garanzia
accessoria nei confronti del fondo pensione potrà continuare
ad assistere la nuova cessione del quinto dello stipendio/TFR,
a condizione che lo stesso ne venga debitamente informato con
un nuovo atto di data certa.
In base a quanto sopra riportato si ritiene, dunque, che la
notifica di un contratto di finanziamento contro cessione di
quote di stipendio e del TFR, collegato ad un determinato
rapporto di lavoro, riguardi le somme dovute dal fondo con
riferimento alla sola posizione accesa presso lo stesso in
virtù del medesimo rapporto di lavoro. Gli effetti di tale
notifica non possono quindi estendersi alle prestazioni
maturate a seguito di una nuova adesione che trovi titolo in
un successivo e diverso rapporto di lavoro.
Riguardo al secondo profilo, relativo all’individuazione di un
termine decorso il quale il Fondo può ritenersi svincolato
dall’obbligazione nei confronti della società finanziaria, si
evidenzia che il diritto di credito dell’ente mutuante permane
finché non si estingue a seguito del decorso del termine
prescrizionale.
Fintanto che il diritto non si è prescritto, occorre adottare
ogni opportuna iniziativa al fine di acquisire il benestare
della società finanziaria al pagamento della prestazione
all’aderente o, comunque, conoscere l’effettivo importo del
debito residuo.
Il Presidente
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