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DECRETO 252
Gennaio 2007
Oggetto: quesiti interpretativi circa la nuova disciplina
recata dal decreto n. 252/2005
(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)
Si fa riferimento alla Vs. nota del …………. con la quale sono
stati posti una serie di quesiti interpretativi circa la nuova
disciplina recata dal decreto n. 252/2005 e lo schema di
statuto COVIP.
In merito al 1° quesito si reputa che, con riguardo alle
domande di adesione prevenute entro il 31 dicembre 2006, si
debba in ogni caso fare riferimento, al fine
dell’individuazione della disciplina applicabile, al momento
di manifestazione della volontà da parte del lavoratore,
sicchè se tale manifestazione di volontà è stata formalmente
espressa entro il 31 dicembre 2006, la disciplina legale da
prendere in considerazione debba essere quella a tale data
vigente e, quindi, ancora quella derivante dal decreto
legislativo n. 124/1993.
Circa il 2° quesito, si fa presente che la normativa non
disciplina le modalità con le quali il datore di lavoro deve
effettuare, per le adesioni intervenute nel primo semestre del
2007, la trattenuta dei contributi dei lavoratori, nelle more
del successivo inoltro alla forma pensionistica prescelta.
Tale profilo non risulta regolato neanche nel decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui
all’articolo 1, comma 765 della legge n. 296/2006, adottato di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed in
corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Tenuto conto che il versamento alla forma pensionistica sarà
effettuato solo a decorrere dal 1° luglio 2007, si reputa che,
in difetto di indicazioni normative, la trattenuta debba
essere effettuata secondo gli accordi intercorsi tra il datore
di lavoro e lavoratore, anche in sede di contrattazione
collettiva, avuto comunque riguardo in via prioritaria
all’esigenza di tutela dell’interesse dei lavoratori.
Quanto, invece, alla problematica inerente la rivalutazione
del TFR da versare relativamente alle mensilità antecedenti al
mese di luglio 2007, è da evidenziare che l’articolo 1, comma
2, del sopra citato decreto precisa che la rivalutazione “va
effettuata “secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2120 del
codice civile, in ragione del tasso di incremento del TFR
applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo
intercorrente tra la data di adesione e il 30 giugno 2007”.
Con riguardo al 3° quesito, si fa presente che anche tale
aspetto risulta chiarito nell’ambito del sopra citato decreto.
L’articolo 1 del decreto, nonchè la sezione 2 del modello TFR
1 trovano applicazione anche nei riguardi dei lavoratori di
prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 e già iscritti
a ……….. e che versano già una quota di TFR allo stesso. Anche
per costoro, dunque, il residuo TFR conferito esplicitamente
nel primo semestre 2007, resterà ai datori di lavoro fino a
giugno 2007, potendo essere versato al Fondo solo a partire
dal 1° luglio 2007.
Circa, poi, al 4° quesito, è da considerare che il sopra
citato decreto precisa che il TFR da conferire è quello
decorrente dal periodo di paga in corso al momento di
sottoscrizione del modulo relativo al conferimento esplicito,
a prescindere dunque dalla decorrenza delle adesioni e dei
contributi statutariamente previsti.
Infine, con riferimento all’ultimo quesito, si ha presente che
il primo organo di amministrazione di un fondo negoziale viene
nominato direttamente in sede di atto costitutivo (in base
all’articolo 5, comma 1 del decreto 124/93, ora articolo 5,
comma 1 del decreto 252/2005) e dura in carica per un periodo
limitato (di norma non superiore all’anno), fino
all’insediamento dell’organo di amministrazione di origine
elettiva. La limitazione del numero di mandati del consiglio
di amministrazione, indicata nello schema di statuto COVIP
all’articolo 18, comma 5, non è, pertanto, da intendersi
riferita anche a detto primo incarico, del tutto peculiare e
di durata ridotta, ma solo ai mandati decorrenti dall’elezione
del primo organo di amministrazione.
Il Presidente
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