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FISCALMENTE A CARICO
Aprile 2009
Oggetto: Iscrizione dei familiari a carico
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)
Si fa riferimento alla nota del ……., con la quale è stato
posto un quesito in merito alla disciplina inerente
l’iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico.
In particolare, codesto Fondo evidenzia che l’art. …. del
proprio Statuto prevede la possibilità di far aderire anche i
soggetti fiscalmente a carico degli iscritti e detta talune
regole di carattere generale. Per i profili relativi alla
contribuzione, il predetto articolo rinvia poi ad un apposito
regolamento in corso di predisposizione, finalizzato a
definire nel dettaglio i limiti e le modalità di
partecipazione al Fondo dei fiscalmente a carico.
Pertanto, in base allo Statuto, l’adesione del soggetto
fiscalmente a carico risulta collegata a quella dell’iscritto,
essendo demandata a quest’ultimo la facoltà di attivare una
posizione in favore della persona a suo carico, mediante
formulazione di apposita richiesta da inoltrare al Fondo.
Quanto sopra vale, certamente, per quanto attiene al momento
genetico di instaurazione del rapporto; non risulta, invece,
disciplinata la sorte del fiscalmente a carico nell’ipotesi in
cui venga meno, per una delle ragioni consentite dal sistema
(e, cioè, per riscatto totale della posizione o per
trasferimento), il rapporto tra il Fondo e l’iscritto.
In occasione della redazione del regolamento di cui al sopra
citato art…… dello Statuto, il consiglio di amministrazione si
è interrogato in merito alla linea operativa da seguire in
siffatte ipotesi. Nello specifico, codesto Fondo chiede di
conoscere se in tali casi sia legittimo consentire il
mantenimento della posizione individuale precedentemente
aperta a nome di un familiare a carico dell’iscritto, anche in
assenza di contribuzione, ovvero se la posizione individuale
del familiare debba essere liquidata o trasferita, in
conseguenza della cessazione dal Fondo dell’iscritto.
Per quanto qui rileva, si fa presente che alcune indicazioni
in merito a tale tipologia di adesioni sono state fornite
nelle Direttive COVIP del 28 giugno 2006. Nelle citate
Direttive è stato precisato che i soggetti fiscalmente a
carico, di cui all’art. 12 del testo unico delle imposte sui
redditi (DPR n.917/1986), hanno titolo di aderire sia alle
forme individuali sia alle forme collettive. Quanto a
quest’ultime forme, è stato inoltre chiarito che l’inclusione
nella platea di riferimento anche dei familiari a carico deve
essere necessariamente prevista dallo Statuto, trattandosi di
previsione eventuale, rimessa alla discrezionalità di ciascun
Fondo.
Ferma restando la facoltà delle forme collettive di includere
o meno nella propria platea di riferimento anche i familiari a
carico dei lavoratori iscritti, si esprime l’avviso che la
correlazione tra adesione del lavoratore e adesione del suo
familiare a carico, sussistente nella fase iniziale di
instaurazione del rapporto, non comporti necessariamente la
caducazione dell’iscrizione al Fondo del fiscalmente a carico,
ove successivamente venga meno quella inerente all’iscritto
principale, considerato che l’iscrizione del fiscalmente a
carico, una volta attivata, assume una propria e distinta
autonomia.
In ragione di quanto sopra evidenziato e al fine di favorire
la gestione continuativa e stabile della posizione accesa a
favore del fiscalmente a carico, si ritiene, dunque, che vada
comunque consentito il mantenimento presso il Fondo pensione
della posizione individuale maturata dal fiscalmente a carico,
anche in assenza di contribuzione, ancorché il lavoratore di
riferimento cessi di aderire al Fondo stesso. Ciò risulta,
inoltre, coerente con quanto previsto per gli altri iscritti
in caso di perdita dei requisiti di partecipazione.
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