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PREMORIENZA

Settembre 2009
Oggetto: Premorienza e rinuncia all'eredità.
(lettera inviata ad una società istitutrice di un fondo pensione aperto)

Si fa riferimento alla nota del… con la quale è stato posto un quesito in materia di riscatto per premorienza. Il quesito attiene all'individuazione del soggetto legittimato ad esercitare il diritto di riscatto per premorienza nel caso in cui non sia stato designato un beneficiario e gli eredi abbiano rinunciato all'eredità.
Al riguardo, si rileva che negli Orientamenti COVIP del 14 luglio 2008 è stato, tra l'altro, chiarito che il diritto alla posizione individuale da riscattare, in caso di premorienza, è da intendersi acquisito a titolo proprio (c.d. “iure proprio”) e non già a titolo di successione (c.d. “iure hereditatis”) e che tale qualificazione riguarda tutti coloro che sono legittimati ad esercitare tale diritto, siano essi i soggetti designati che gli eredi dell'iscritto.
Alla luce delle predette considerazioni, si ha che la rinuncia all'eredità non comporta automaticamente la rinuncia all'esercizio della facoltà di riscattare la posizione di previdenza complementare dell'aderente, in quanto la rinuncia attiene unicamente al rapporto di natura successoria determinato dalla morte del de cuius, mentre il diritto al riscatto per premorienza è autonomo e non derivato da quello dell'iscritto.
L'indicazione, contenuta nell'art.14, comma 3 del d.lgs.252/2005, degli eredi quali soggetti legittimati a riscattare la posizione dell'iscritto, in mancanza di designati, non vale, dunque, ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, atteso che tale norma concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte dell'iscritto, la qualità di chiamati all'eredità, senza che rilevi la (successiva) rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi.
Una conferma indiretta di tale ricostruzione deriva dalla giurisprudenza prevalente in tema di contratto di assicurazione sulla vita con designazione di un terzo beneficiario. In questo caso, al pari del riscatto per premorienza, il beneficiario designato acquista un diritto proprio derivante dal contratto assicurativo. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che l'eventuale designazione dei terzi beneficiari con la categoria degli eredi non comporta l'assoggettamento del relativo rapporto giuridico alla disciplina della successione ereditaria, non assumendo così rilievo un'eventuale rinunzia all'eredità.
Stante quanto sopra, si ritiene che il dubbio sollevato…, se cioè l'accettazione dell'eredità sia condizione imprescindibile per l'esercizio del diritto di riscatto da parte dell'avente titolo che non sia il soggetto designato, vada sciolto in senso negativo. La rinuncia all'eredità non preclude l'esercizio del diritto di riscatto per premorienza e, a maggior ragione, tale preclusione non sussiste nel caso di mancata accettazione di eredità, sempre possibile nel termine di prescrizione decennale.
Il Presidente

Giugno 2003
Oggetto: Quesiti relativi alla disciplina applicabile in caso di morte dell'iscritto verificatasi dopo la richiesta della prestazione pensionistica di vecchiaia ed in tema di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione. (lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alle note del …., con le quali si richiedevano dei pareri in merito alle due questioni di cui all'oggetto.
La prima richiesta di parere si riferisce all'individuazione della disciplina da applicare nell'eventualità che un iscritto, avendo maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ed avendo, altresì, presentato la relativa domanda di erogazione della prestazione pensionistica, deceda prima che il Fondo termini la relativa attività liquidativa.
Nel caso di specie, prima del decesso, l'iscritto aveva provveduto - cessato il rapporto di lavoro - a sottoscrivere l'opzione per la liquidazione della prestazione in capitale. Dunque non solo erano maturate le condizioni di accesso alla prestazione pensionistica, ma erano state compiute già tutte le scelte atte a rendere concreto ed attuale il diritto alla prestazione, con individuazione anche delle modalità di erogazione della stessa.
Ciò posto, si ritiene che, nella specifica ipotesi prospettata, la morte sia intervenuta in un momento successivo al perfezionamento della fattispecie previdenziale; di conseguenza, si reputa possa trovare applicazione la normativa civilistica in tema di successione.
La seconda richiesta di parere verte in materia di anticipazione sulla posizione maturata, giustificata dall'esigenza dell'iscritto di acquistare, per sè o per i figli, la prima casa di abitazione.
Nel merito, si richiede se sia legittima la pretesa di codesto Fondo di chiedere all'iscritto il certificato di residenza anagrafica, che attesti che l'avente diritto all'anticipazione - o il figlio dello stesso - risieda effettivamente nella casa acquistata.
La scrivente Commissione, nell'orientamento in materia di anticipazioni agli iscritti, del 16 ottobre 2002, ha già provveduto a fornire - per quanto di propria competenza - indicazioni di ordine generale sul tema, specificando altresì che, nel rispetto del dettato normativo, è rimessa ai fondi pensione la valutazione delle modalità concrete attraverso le quali pervenire alla concessione dell'anticipazione, purchè le stesse non rendano, di fatto, difficilmente fruibile il relativo beneficio.
In linea di principio, si ravvisa comunque l'esigenza di sottolineare che può essere considerata favorevolmente l'adozione di criteri atti a consentire una rigorosa valutazione circa l'effettiva destinazione all'acquisto di "prima casa di abitazione" di somme che, in linea generale, sono state accantonate per finalità previdenziali. Con tale precisazione, la scrivente Commissione ritiene che nel caso prospettato sia possibile rimettere al prudente e rigoroso apprezzamento dei responsabili di codesto Fondo la scelta in merito alla documentazione da produrre a sostegno ed integrazione della richiesta di anticipazione.
Il Presidente

Settembre 2002
Oggetto: Riscatto della posizione individuale in caso di decesso prima del raggiungimento dell'età pensionabile - titolarietà . (lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla nota del …, con la quale codesto Fondo ha chiesto un parere in ordine alla legittimità del rinvio, contenuto nell'art. … dello statuto, alla disciplina recata dall'art. 2122 c.c. , ai fini dell'individuazione dei soggetti aventi titolo al riscatto della posizione individuale dell'iscritto, in caso di premorienza dello stesso.
Come noto, l'art. 10, comma 3-ter del decreto lgs. 124/1993, così come modificato dalla l. 335/1995 e dalla l. 144/1999, indica nel coniuge, ovvero nei figli, ovvero nei genitori se viventi e a carico, i soggetti legittimati a riscattare dal fondo pensione la posizione individuale del lavoratore (comprensiva dei contributi del datore e de lavoratore, nonchè delle quote di TFR) in caso di decesso prima del raggiungimento dell'età pensionabile. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore, la posizione rimane acquisita al fondo pensione.
L'art. 2122 c.c. , avuto sempre riguardo all'ipotesi del decesso del lavoratore in costanza del rapporto di lavoro subordinato, individua invece nel coniuge, nei figli e, se viventi e a carico, nei parenti entro il terzo grado e negli affini entro il secondo grado i soggetti a cui spettano talune attribuzioni patrimoniali connesse al rapporto di lavoro stesso, quali il TFR e l'indennità di mancato preavviso. In mancanza dei soggetti di cui sopra, le indennità spettano agli eventuali eredi testamentari (Corte cost. n. 8/1972) o agli eredi legittimi.
La disciplina di settore della previdenza complementare si differenzia, pertanto, dalla normativa codicistica dettata in materia di TFR (e di indennità di mancato preavviso). Quanto sopra rilevato, in ordine alla categoria dei soggetti beneficiari, vale, inoltre, anche per il criterio di riparto degli importi tra gli aventi diritto; sotto quest'ultimo profilo, infatti, l'art. 10, comma 3-ter del decreto lgs. 124/1993 predetermina il criterio di ripartizione secondo una rigida graduazione dei beneficiari (l'utilizzo della congiunzione, con valore disgiuntivo, “ovvero” fa sì che la presenza del primo dei soggetti aventi titolo escluda gli altri, e così via), mentre l'art. 2122 c.c. , per converso, pone in astratto tutti i beneficiari sullo stesso piano, prescrivendo, poi, nel concreto, che la ripartizione delle indennità debba essere effettuata, salvo diverso accordo, secondo il bisogno di ciascuno.
Relativamente all'applicazione dell'art. 10, comma 3-ter del decreto lgs. 124/1993 ai fondi pensione preesistenti, è opportuno richiamare le considerazioni già espresse dalla Commissione nel documento approvato il 15 febbraio 2001 e recante “Orientamenti sulla disciplina dei trasferimenti, dei riscatti e delle anticipazioni con riferimento ai fondi pensione preesistenti”.
In tale contesto, la Commissione ha ritenuto, in generale, che le norme contenute nell'art. 10 siano state “dettate espressamente per i nuovi fondi pensione necessariamente caratterizzati dal rispetto dei criteri di corrispettività e informati al principio della capitalizzazione individuale”, fermo restando che le stesse esprimono comunque “dei principi fondamentali dell'ordinamento di settore”.
In particolare, sotto quest'ultimo profilo, è stato rilevato che “le previsioni del comma 3-ter dell'articolo 10 del decreto lgs. 124/1993 esprimano un principio generale volto a prefigurare la necessaria regolamentazione dell'ipotesi in esame” e che pertanto “i fondi preesistenti devono consentire per tali ipotesi, l'esercizio del diritto di riscatto nei termini indicati, prevedendo anche la facoltà del lavoratore di designare, per il caso di mancanza dei soggetti nominati (coniuge, figli, genitori a cario), un diverso beneficiario. In assenza di detti soggetti, la posizione rimarrà acquisita al fondo”.
Con riferimento, poi, alla “possibile peculiarità delle forme preesistenti, rispetto alle ordinarie regole di funzionamento dei fondi di nuova istituzione” ed, in special modo ai “regimi che presentino caratteri solidaristici” è stato ammesso il mantenimento, ove già presenti negli statuti in vigore, di regole statutarie che siano ispirate a criteri di natura tipicamente previdenziale (ad esempio facendo riferimento a pensioni indirette regolate secondo i criteri previsti per il caso di premorienza nel regime AGO). Anche in tali casi sarà tuttavia opportuno avere presenti le categorie di beneficiari indicati nel citato art. 10, comma 3-ter, come possibili destinatari delle facoltà di riscatto in assenza di altri superstiti individuati in base alle previgenti norme statutarie.
Tenuto conto delle considerazioni complessivamente rappresentate nell'orientamento succitato e non ravvisandosi, nel caso di specie, peculiarità tali da giustificare una deroga ai principi dell'ordinamento di settore, si ritiene, pertanto, che debba provvedersi ad adeguare la disciplina statutaria di codesto Fondo alle disposizioni previste dall'art. 10 comma 3-ter.
Il Presidente

 
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