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RISCATTI
Luglio 2008
Oggetto: art. 23, comma 7 lett. c) decreto n. 252/2005 -
possibilità di liquidazione in capitale al 100% per i “vecchi
iscritti”
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)
Con nota del ………. codesto Fondo ha chiesto chiarimenti in
merito al parere espresso dalla Commissione con lettera del
……….., con la quale è stata fornita risposta ad un quesito
riguardante la disposizione, di cui all’articolo 23, comma 7,
lett. c) del decreto n. 252/2005, relativa alla possibilità
per i “vecchi iscritti” a fondi pensione di richiedere la
liquidazione in capitale del 100% della posizione.
In particolare, si ha presente che la Commissione ha, in tale
sede, precisato che il legislatore non ha inteso, con detta
norma, creare ex novo un diritto in capo ai “vecchi iscritti”
al riscatto integrale della posizione individuale, ma soltanto
salvaguardare quelle situazioni, previste da alcuni statuti,
di riscatto al 100% per i vecchi iscritti, disciplinandole
sotto il profilo fiscale.
Come precisato dalla Commissione, tale diritto non sussisteva
neanche sotto il vigore della previgente normativa,
considerato che, in tale ambito, era lo statuto l’unica fonte
abilitata a disciplinare le prestazioni erogabili ai vecchi
iscritti, dal momento che non trovavano applicazione nei
riguardi di questi ultimi, per effetto di quanto previsto
dall’articolo 18, comma 7 del decreto n. 124/1993, le regole
contenute nell’articolo 7 in tema di prestazioni.
E’ stato, pertanto, rilevato che non si può dar luogo alla
liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in capitale
ai vecchi iscritti qualora siffatta facoltà non sia
esplicitamente prevista nell’ambito dello statuto (ciò
ovviamente sempre che non ricorra la particolare situazione
legittimante di cui all’articolo 11, comma 3 ultimo periodo
del decreto n. 252/2005). Si tratta, comunque, di una
previsione eventuale, il cui inserimento deve essere
opportunamente valutato da parte dell’organo di
amministrazione.
Al riguardo, codesto Fondo pensione chiede ora di conoscere
se, in assenza di precedenti previsioni statutarie in tal
senso, si possa procedere a modificare lo statuto, inserendo
siffatta facoltà. In particolare, nella nota sono manifestate
perplessità circa l’introduzione di questa facoltà,
evidenziando gli effetti che una clausola di questo tipo
potrebbe determinare, nel caso specifico, in ragione delle
peculiari modalità di funzionamento adottate.
Fermo restando, coma sopra precisato, che è da intendersi
rimessa ai competenti organi di amministrazione la valutazione
in ordine alle ricadute che una modifica statutaria di tale
natura potrebbe, tra l’altro, comportare sulla stabilità
finanziaria del Fondo, si esprime comunque l’avviso circa
l’ammissibilità, in generale, di una modifica statutaria volta
a riconoscere ai soli vecchi iscritti tale particolare regime
di favore. Ciò, risulterebbe in linea con la specifica
previsione normativa che consente tale particolare regime per
la circoscritta categoria di soggetti di cui sopra.
Il Presidente
Aprile 2007
Oggetto: art. 23, comma 7 lett. c) decreto n. 252/2005 -
possibilità di liquidazione in capitale al 100% per i “vecchi
iscritti”
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)
Con nota del ……., codesto Fondo ha chiesto chiarimenti in
merito alla disposizione di cui all’articolo 23, comma 7,
lett. c) del decreto n. 252/2005, per la parte in cui prevede
la possibilità per i “vecchi iscritti” a fondi pensione di
richiedere la liquidazione in capitale del 100% della
posizione.
Al riguardo, si ha presente che l’articolo 23, comma 7 è una
norma transitoria di carattere fiscale, diretta, cioè, a
disciplinare il regime tributario dei contributi e delle
prestazioni relative ai “vecchi iscritti”. In tale ottica, la
citata disposizione, nel prevedere che sui montanti maturati
dopo il 1° gennaio 2007 vi sia la possibilità per i “vecchi
iscritti” di richiedere l’applicazione del nuovo, e più
vantaggioso, regime fiscale (di cui all’articolo 11),
chiarisce che siffatta possibilità non è, invece, ammessa nei
riguardi dei “vecchi iscritti” che optassero per la
liquidazione in capitale dell’intera posizione.
L’inciso “ferma restando la possibilità” non intende,
pertanto, creare ex novo un diritto in capo ai “vecchi
iscritti” al riscatto integrale, anche laddove le norme
statutarie non lo consentissero, ma solo fare rinvio a quelle
situazioni, ammesse da talune forme pensionistiche, di
riscatto al 100%, per inserire ora un disincentivo di natura
fiscale. La formulazione, tra l’altro, corrisponde a quella
già contenuta nella circolare dell’ Agenzia delle Entrate n.
29 del 20 marzo 2001, il cui paragrafo 4 precisava che “per i
vecchi iscritti rimane ferma la possibilità di optare per
l’intera prestazione in forma di capitale”.
Sotto il profilo sostanziale, infatti, è da tenere presente
che l’articolo 18, comma 7 del decreto n. 124/1993, allorché
ha introdotto una precisa regolamentazione delle prestazioni
in rendita e in capitale per i “nuovi iscritti”, ha escluso
l’applicazione nei riguardi dei “vecchi iscritti” delle norme
di cui all’articolo 7 in tema di prestazioni, così facendo
implicitamente salve le diverse disposizioni statuarie dei
fondi pensioni. Per effetto di siffatta esclusione, sono state
consentite disposizioni statutarie che prevedano la
liquidazione delle prestazioni ai “vecchi iscritti” anche
oltre il limite indicato nel citato articolo 7. In continuità
con il decreto n. 124/1993 si pone ora il decreto n. 252/2005,
il quale conferma la precedente deroga, inserendo ora, e qui
sta la novità, una diversa disciplina di carattere fiscale.
Si conclude, dunque, nel senso di ritenere che “la possibilità
di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione
pensionistica in capitale”, di cui all’articolo 23, comma 7,
lett. c) del decreto n. 252/2005, debba continuare ad essere
considerata una facoltà riconoscibile al “vecchio iscritto” in
funzione di una coerente disposizione statutaria in tal senso.
Il Presidente
Febbraio 2004
Oggetto: Riscatto della posizione individuale (art. 10, comma
1, del d.lgs. 124/93)
(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)
Si fa riferimento al quesito inviato in data …con il quale si
chiede se un lavoratore, iscritto a …, che passi alle
dipendenze di altra azienda parimenti associata al medesimo
Fondo, possa esercitare il diritto al riscatto della posizione
maturata e, in secondo luogo, se il lavoratore possa
esercitare il diritto al riscatto qualora, invece, la nuova
azienda non risulti ancora associata a …, pur rientrando
nell'ambito dei destinatari dello stesso. Il Fondo specifica,
altresì, con successivo fax del …, che per "azienda non ancora
associata" deve intendersi una azienda che, pur essendo
destinataria del fondo, non abbia ancora nessun lavoratore
iscritto.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che l'art. 10, comma 1
del d.lgs.124/93 prevede la possibilità del riscatto della
posizione maturata qualora vengano meno i requisiti di
partecipazione alla forma pensionistica complementare.
Nel merito della questione prospettata, in relazione al primo
punto, si rileva che il mero passaggio da una ad altra
azienda, sempre rientrante nel bacino di riferimento di ...,
non determina per il lavoratore interessato, il venir meno dei
requisiti di partecipazione al fondo, sempre che non vi sia
soluzione di continuità tra il primo rapporto di lavoro ed il
secondo. Al riguardo si osserva che la previsione statutaria
di cui all'art. 21 limita espressamente la possibilità di
riscatto all'ipotesi di "cessazione del rapporto di lavoro o
della cessazione definitiva della prestazione di lavoro
implicanti il venir meno dei requisiti di partecipazione".
Pertanto, avuto riguardo alla generale norma di legge nonché
alla specifica disposizione statutaria di cui sopra, non si
ritiene che, nel caso rappresentato, si determinino le
condizioni alle quali la legge subordina l'esercizio del
diritto di riscatto.
In relazione al secondo punto, si evidenzia che lo Statuto del
fondo individua precisamente i destinatari dello stesso,
comprendendovi tutti i lavoratori già iscritti al fondo.
Sicché, nel caso rappresentato, si reputa che il lavoratore
mantenga le prerogative di partecipazione al fondo.
Il Presidente
Marzo 2003
Oggetto: Riscatto della posizione individuale
(lettera inviata ad una società istitutrice di un fondo
pensione aperto)
Si fa riferimento alla nota del ……. con la quale sono stati
chiesti chiarimenti circa la possibilità di consentire il
riscatto, nel caso di cessazione dell'attività lavorativa,
anche a coloro che hanno effettuato adesioni su base
individuale nonché in merito all'ambito dei soggetti che
possono beneficiarne, alle modalità operative da adottare al
riguardo e al regime fiscale applicabile.
In primo luogo, si ha presente che lo schema di regolamento
dei fondi pensione aperti in regime di contribuzione definita,
predisposto da Abi, Ania e Assogestioni ed esaminato dalla
Commissione l'11.10.2000, nel prevedere, all'art.12,
l'esercizio del riscatto di cui all'art. 10, comma 1 del
d.lgs.124/93 in caso di cessazione dell'attività lavorativa,
non contiene limitazioni volte a precluderne l'applicazione a
quei lavoratori che avessero aderito su base individuale.
E' dato, quindi, ritenere che l'opzione del riscatto sia da
riconoscere, in generale, a tutti coloro i quali si siano
debitamente qualificati come lavoratori in fase di adesione e
vengano successivamente a perdere quel determinato requisito.
Ciò precisato, è evidente che uno dei presupposti legittimanti
l'esercizio della predetta facoltà è proprio il possesso dello
status di lavoratore al momento dell'adesione, non potendo
invocarsi il diritto del riscatto da parte di chi non si trovi
in tale situazione.
Quanto, poi, alla documentazione da acquisire ai fini
dell'attestazione dell'avvenuta cessazione dell'attività
lavorativa, dovrà aversi riguardo, in particolare, alla
tipologia di attività lavorativa svolta dal soggetto (lavoro
dipendente, lavoro autonomo ovvero libero professionista).
Infine, sotto il profilo tributario, si fa presente che
secondo la nuova disciplina recata dal d.lgs.47/2000, ai
riscatti esercitati per cessazione dell'attività lavorativa,
ai sensi del citato art.10, comma 1 lett. c) del d.lgs.124/93
si applica, per effetto di quanto disposto dalla lettera d-ter
dell'art.48-bis, comma 1 del Tuir, la tassazione ordinaria
sull'importo della prestazione al netto dei redditi già
assoggettati ad imposta e ai contributi non dedotti. Qualora,
peraltro, il predetto riscatto sia esercitato per effetto del
pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per
mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle
parti, quali ad esempio il licenziamento derivante dal
fallimento del datore di lavoro (come chiarito nella circolare
n.29/2001 dell'Agenzia delle Entrate), la relativa prestazione
in capitale sarà assoggettata a tassazione separata ai sensi
delle disposizioni contenute negli articoli 16, comma 1,
lettera a-bis e 17-bis del Tuir.
Il Presidente
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