FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)

   
 
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RISCATTI

Luglio 2008
Oggetto: art. 23, comma 7 lett. c) decreto n. 252/2005 - possibilità di liquidazione in capitale al 100% per i “vecchi iscritti” (lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Con nota del ………. codesto Fondo ha chiesto chiarimenti in merito al parere espresso dalla Commissione con lettera del ……….., con la quale è stata fornita risposta ad un quesito riguardante la disposizione, di cui all’articolo 23, comma 7, lett. c) del decreto n. 252/2005, relativa alla possibilità per i “vecchi iscritti” a fondi pensione di richiedere la liquidazione in capitale del 100% della posizione.
In particolare, si ha presente che la Commissione ha, in tale sede, precisato che il legislatore non ha inteso, con detta norma, creare ex novo un diritto in capo ai “vecchi iscritti” al riscatto integrale della posizione individuale, ma soltanto salvaguardare quelle situazioni, previste da alcuni statuti, di riscatto al 100% per i vecchi iscritti, disciplinandole sotto il profilo fiscale.
Come precisato dalla Commissione, tale diritto non sussisteva neanche sotto il vigore della previgente normativa, considerato che, in tale ambito, era lo statuto l’unica fonte abilitata a disciplinare le prestazioni erogabili ai vecchi iscritti, dal momento che non trovavano applicazione nei riguardi di questi ultimi, per effetto di quanto previsto dall’articolo 18, comma 7 del decreto n. 124/1993, le regole contenute nell’articolo 7 in tema di prestazioni. E’ stato, pertanto, rilevato che non si può dar luogo alla liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in capitale ai vecchi iscritti qualora siffatta facoltà non sia esplicitamente prevista nell’ambito dello statuto (ciò ovviamente sempre che non ricorra la particolare situazione legittimante di cui all’articolo 11, comma 3 ultimo periodo del decreto n. 252/2005). Si tratta, comunque, di una previsione eventuale, il cui inserimento deve essere opportunamente valutato da parte dell’organo di amministrazione.
Al riguardo, codesto Fondo pensione chiede ora di conoscere se, in assenza di precedenti previsioni statutarie in tal senso, si possa procedere a modificare lo statuto, inserendo siffatta facoltà. In particolare, nella nota sono manifestate perplessità circa l’introduzione di questa facoltà, evidenziando gli effetti che una clausola di questo tipo potrebbe determinare, nel caso specifico, in ragione delle peculiari modalità di funzionamento adottate. Fermo restando, coma sopra precisato, che è da intendersi rimessa ai competenti organi di amministrazione la valutazione in ordine alle ricadute che una modifica statutaria di tale natura potrebbe, tra l’altro, comportare sulla stabilità finanziaria del Fondo, si esprime comunque l’avviso circa l’ammissibilità, in generale, di una modifica statutaria volta a riconoscere ai soli vecchi iscritti tale particolare regime di favore. Ciò, risulterebbe in linea con la specifica previsione normativa che consente tale particolare regime per la circoscritta categoria di soggetti di cui sopra.
Il Presidente

Aprile 2007
Oggetto: art. 23, comma 7 lett. c) decreto n. 252/2005 - possibilità di liquidazione in capitale al 100% per i “vecchi iscritti” (lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Con nota del ……., codesto Fondo ha chiesto chiarimenti in merito alla disposizione di cui all’articolo 23, comma 7, lett. c) del decreto n. 252/2005, per la parte in cui prevede la possibilità per i “vecchi iscritti” a fondi pensione di richiedere la liquidazione in capitale del 100% della posizione.
Al riguardo, si ha presente che l’articolo 23, comma 7 è una norma transitoria di carattere fiscale, diretta, cioè, a disciplinare il regime tributario dei contributi e delle prestazioni relative ai “vecchi iscritti”. In tale ottica, la citata disposizione, nel prevedere che sui montanti maturati dopo il 1° gennaio 2007 vi sia la possibilità per i “vecchi iscritti” di richiedere l’applicazione del nuovo, e più vantaggioso, regime fiscale (di cui all’articolo 11), chiarisce che siffatta possibilità non è, invece, ammessa nei riguardi dei “vecchi iscritti” che optassero per la liquidazione in capitale dell’intera posizione.
L’inciso “ferma restando la possibilità” non intende, pertanto, creare ex novo un diritto in capo ai “vecchi iscritti” al riscatto integrale, anche laddove le norme statutarie non lo consentissero, ma solo fare rinvio a quelle situazioni, ammesse da talune forme pensionistiche, di riscatto al 100%, per inserire ora un disincentivo di natura fiscale. La formulazione, tra l’altro, corrisponde a quella già contenuta nella circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 29 del 20 marzo 2001, il cui paragrafo 4 precisava che “per i vecchi iscritti rimane ferma la possibilità di optare per l’intera prestazione in forma di capitale”.
Sotto il profilo sostanziale, infatti, è da tenere presente che l’articolo 18, comma 7 del decreto n. 124/1993, allorché ha introdotto una precisa regolamentazione delle prestazioni in rendita e in capitale per i “nuovi iscritti”, ha escluso l’applicazione nei riguardi dei “vecchi iscritti” delle norme di cui all’articolo 7 in tema di prestazioni, così facendo implicitamente salve le diverse disposizioni statuarie dei fondi pensioni. Per effetto di siffatta esclusione, sono state consentite disposizioni statutarie che prevedano la liquidazione delle prestazioni ai “vecchi iscritti” anche oltre il limite indicato nel citato articolo 7. In continuità con il decreto n. 124/1993 si pone ora il decreto n. 252/2005, il quale conferma la precedente deroga, inserendo ora, e qui sta la novità, una diversa disciplina di carattere fiscale. Si conclude, dunque, nel senso di ritenere che “la possibilità di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in capitale”, di cui all’articolo 23, comma 7, lett. c) del decreto n. 252/2005, debba continuare ad essere considerata una facoltà riconoscibile al “vecchio iscritto” in funzione di una coerente disposizione statutaria in tal senso.
Il Presidente

Febbraio 2004
Oggetto: Riscatto della posizione individuale (art. 10, comma 1, del d.lgs. 124/93) (lettera inviata ad un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento al quesito inviato in data …con il quale si chiede se un lavoratore, iscritto a …, che passi alle dipendenze di altra azienda parimenti associata al medesimo Fondo, possa esercitare il diritto al riscatto della posizione maturata e, in secondo luogo, se il lavoratore possa esercitare il diritto al riscatto qualora, invece, la nuova azienda non risulti ancora associata a …, pur rientrando nell'ambito dei destinatari dello stesso. Il Fondo specifica, altresì, con successivo fax del …, che per "azienda non ancora associata" deve intendersi una azienda che, pur essendo destinataria del fondo, non abbia ancora nessun lavoratore iscritto.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che l'art. 10, comma 1 del d.lgs.124/93 prevede la possibilità del riscatto della posizione maturata qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Nel merito della questione prospettata, in relazione al primo punto, si rileva che il mero passaggio da una ad altra azienda, sempre rientrante nel bacino di riferimento di ..., non determina per il lavoratore interessato, il venir meno dei requisiti di partecipazione al fondo, sempre che non vi sia soluzione di continuità tra il primo rapporto di lavoro ed il secondo. Al riguardo si osserva che la previsione statutaria di cui all'art. 21 limita espressamente la possibilità di riscatto all'ipotesi di "cessazione del rapporto di lavoro o della cessazione definitiva della prestazione di lavoro implicanti il venir meno dei requisiti di partecipazione". Pertanto, avuto riguardo alla generale norma di legge nonché alla specifica disposizione statutaria di cui sopra, non si ritiene che, nel caso rappresentato, si determinino le condizioni alle quali la legge subordina l'esercizio del diritto di riscatto.
In relazione al secondo punto, si evidenzia che lo Statuto del fondo individua precisamente i destinatari dello stesso, comprendendovi tutti i lavoratori già iscritti al fondo. Sicché, nel caso rappresentato, si reputa che il lavoratore mantenga le prerogative di partecipazione al fondo.
Il Presidente

Marzo 2003
Oggetto: Riscatto della posizione individuale (lettera inviata ad una società istitutrice di un fondo pensione aperto)

Si fa riferimento alla nota del ……. con la quale sono stati chiesti chiarimenti circa la possibilità di consentire il riscatto, nel caso di cessazione dell'attività lavorativa, anche a coloro che hanno effettuato adesioni su base individuale nonché in merito all'ambito dei soggetti che possono beneficiarne, alle modalità operative da adottare al riguardo e al regime fiscale applicabile.
In primo luogo, si ha presente che lo schema di regolamento dei fondi pensione aperti in regime di contribuzione definita, predisposto da Abi, Ania e Assogestioni ed esaminato dalla Commissione l'11.10.2000, nel prevedere, all'art.12, l'esercizio del riscatto di cui all'art. 10, comma 1 del d.lgs.124/93 in caso di cessazione dell'attività lavorativa, non contiene limitazioni volte a precluderne l'applicazione a quei lavoratori che avessero aderito su base individuale.
E' dato, quindi, ritenere che l'opzione del riscatto sia da riconoscere, in generale, a tutti coloro i quali si siano debitamente qualificati come lavoratori in fase di adesione e vengano successivamente a perdere quel determinato requisito. Ciò precisato, è evidente che uno dei presupposti legittimanti l'esercizio della predetta facoltà è proprio il possesso dello status di lavoratore al momento dell'adesione, non potendo invocarsi il diritto del riscatto da parte di chi non si trovi in tale situazione.
Quanto, poi, alla documentazione da acquisire ai fini dell'attestazione dell'avvenuta cessazione dell'attività lavorativa, dovrà aversi riguardo, in particolare, alla tipologia di attività lavorativa svolta dal soggetto (lavoro dipendente, lavoro autonomo ovvero libero professionista). Infine, sotto il profilo tributario, si fa presente che secondo la nuova disciplina recata dal d.lgs.47/2000, ai riscatti esercitati per cessazione dell'attività lavorativa, ai sensi del citato art.10, comma 1 lett. c) del d.lgs.124/93 si applica, per effetto di quanto disposto dalla lettera d-ter dell'art.48-bis, comma 1 del Tuir, la tassazione ordinaria sull'importo della prestazione al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e ai contributi non dedotti. Qualora, peraltro, il predetto riscatto sia esercitato per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, quali ad esempio il licenziamento derivante dal fallimento del datore di lavoro (come chiarito nella circolare n.29/2001 dell'Agenzia delle Entrate), la relativa prestazione in capitale sarà assoggettata a tassazione separata ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 16, comma 1, lettera a-bis e 17-bis del Tuir.
Il Presidente