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TRASFERIMENTI
Aprile 2009
Oggetto: Quesito in materia di trasferimento della posizione
individuale
(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale )
Si fa riferimento alla nota del … con la quale codesto Fondo
ha chiesto un parere in merito alla disciplina del
trasferimento della posizione individuale contenuta nell’art.
14, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005.
In particolare, con detta nota, è stato fatto presente che
alcuni dipendenti della Società …, con sede a … e …., iscritti
al Fondo pensione …, a seguito della maturazione del periodo
biennale di permanenza, hanno chiesto il trasferimento della
posizione al Fondo pensione complementare per i lavoratori
dipendenti della Regione ….
In merito alla legittimità della richiesta di trasferimento,
codesto Fondo manifesta alcune perplessità, ritenendo che la
disciplina sulla portabilità della posizione prevista dal
citato art. 14, comma 6, riguardi unicamente i trasferimenti
da un fondo pensione negoziale ad un fondo pensione aperto o
ad un PIP e viceversa, non contemplando, invece, la
possibilità di spostare la posizione da un fondo pensione
negoziale ad altro fondo pensione negoziale.
In sostanza, secondo quanto prospettato nella richiesta di
parere, gli aderenti, pur avendo potuto scegliere, in sede di
adesione, tra il Fondo … e il Fondo pensione complementare per
i lavoratori dipendenti della Regione …, una volta aderito ad
uno dei due fondi sarebbero vincolati a permanere presso lo
stesso, ferma restando la possibilità di trasferire la
posizione ad un fondo aperto o ad un PIP.
Viene, inoltre, sollevato un ulteriore aspetto di
problematicità. Ad avviso di codesto Fondo, infatti,
risulterebbe preclusa la portabilità del contributo datoriale
verso il Fondo pensione complementare per i lavoratori
dipendenti della Regione …, in considerazione del fatto che il
CCNL istitutivo del Fondo … non contiene disposizioni in
proposito.
Con riguardo al primo profilo, si osserva che l’art. 14, comma
6, prevede che decorsi due anni di partecipazione alla forma
“l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione
individuale maturata ad altra forma pensionistica.”.
La disposizione appare, nella sua ampia formulazione, molto
chiara nell’accordare agli aderenti la facoltà di scegliere
liberamente la forma pensionistica di destinazione tra tutte
quelle alle quali abbiano titolo di accedere, a prescindere
dalla natura dell’adesione, collettiva o individuale, o della
tipologia di forma. Non sembra possa dubitarsi, infatti, che
come il lavoratore in fase di adesione può scegliere la forma
pensionistica cui aderire, analogamente può esercitare la
medesima scelta anche in una fase successiva, optando per il
trasferimento della posizione ad altra forma.
La diversa impostazione prospettata nella richiesta di parere,
oltre a non essere coerente con l’ampia previsione di cui al
citato art. 14, comma 6, non trova rispondenza neanche nelle
previgenti disposizioni in materia di trasferimento della
posizione.
Il d.lgs. n.124/1993, infatti, all’art. 10 disciplinava il
trasferimento volontario della posizione con due distinte
disposizioni riconducibili l’una, alle forme a carattere
collettivo e l’altra alle forme pensionistiche individuali.
Con riferimento alle prime, il comma 3-bis disponeva che le
fonti istitutive dovessero prevedere la facoltà di
trasferimento della posizione individuale dell’iscritto presso
altro fondo pensione negoziale o aperto o presso forme
pensionistiche individuali, decorso un periodo minimo di
permanenza di cinque anni, limitatamente ai primi cinque anni
di vita del fondo, e a regime, di tre anni.
Per le forme pensionistiche individuali il comma 3-quinquies
prescriveva che i relativi regolamenti o contratti dovessero
contemplare la facoltà di trasferimento verso fondi negoziali,
fondi aperti e verso altre forme pensionistiche individuali,
non prima del decorso di tre anni dall’adesione o dalla
conclusione del contratto.
Il d.lgs. n.124/1993 prevedeva, dunque, espressamente la
possibilità di trasferire la posizione a forme pensionistiche
della medesima tipologia di quella di appartenenza, sia nel
caso di adesioni collettive che individuali.
L’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, invece, reca
un’unica disciplina dei trasferimenti volontari relativa a
tutte le forme pensionistiche, prevedendo genericamente che la
posizione individuale possa essere trasferita “ad altra forma
pensionistica complementare” e uniformando per tutte le forme
il periodo minimo di permanenza (riducendolo a due anni).
Alla luce di quanto sopra rilevato, si ritiene che il
legislatore della riforma non abbia inteso dettare una
disciplina più restrittiva del trasferimento della posizione
rispetto al sistema previgente; ciò, soprattutto, se si
considera il principio di delega contenuto nella legge n.
243/2004 relativo alla “eliminazione degli ostacoli che si
frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori
all’interno del sistema della previdenza complementare.”.
L’interpretazione prospettata da codesto Fondo, oltre che
contraria alla lettera della norma, si porrebbe, infatti, in
contrasto anche con i criteri ispiratori della riforma, tesi a
valorizzare la facoltà di scelta della forma cui accedere sia
in fase di adesione che di trasferimento.
Si ritiene, quindi, che l’art. 14, comma 6 del decreto
n.252/2005 consenta il trasferimento volontario della
posizione verso una qualsiasi forma pensionistica
complementare, individuale o collettiva, alla quale l’aderente
possa aderire, a prescindere dalla natura della forma di
provenienza e di quella di destinazione.
Quanto alla seconda questione prospettata, relativa alla
portabilità del contributo datoriale, si ha presente che il
medesimo art. 14, comma 6, prevede che, in caso di esercizio
della facoltà di trasferimento, il lavoratore ha diritto al
versamento del contributo del datore di lavoro alla nuova
forma prescelta “nei limiti e secondo le modalità stabilite
dai contratti o accordi collettivi anche aziendali”.
Sul punto codesto Fondo esprime il convincimento che il
lavoratore che trasferisce la posizione dallo stesso Fondo …
al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti
della Regione … non abbia diritto al contributo datoriale in
quanto il CCNL istituivo di … nulla prevede in merito.
Anche su tale questione, l’impostazione prospettata non appare
condivisibile in quanto il diritto di beneficiare del
contributo datoriale da parte del lavoratore che trasferisce
la posizione al Fondo regionale trova, in realtà, fondamento
nelle previsioni contenute nell’accordo collettivo istitutivo
dello stesso Fondo regionale …, a prescindere dalla previsioni
contenute nel contratto nazionale di categoria del Fondo ….
D’altra parte, il sistema delle fonti istitutive delle forme
pensionistiche complementari, delineato dall’art. 3 del d.lgs.
n.252/2005 (e ancor prima dall’art. 3 del d.lgs.124/1993)
rende possibile la compresenza, in materia di previdenza
complementare, di fonti istitutive di diverso livello, dirette
alla medesima categoria o raggruppamento di lavoratori.
La previsione, in tale norma, di un’ampia articolazione delle
possibili aree di aggregazione lascia, pertanto, notevole
facoltà di scelta ai promotori nell’individuazione dei criteri
di formazione dei gruppi a cui riferire i fondi. Per quanto
concerne la fonte costituita da contratti e accordi
collettivi, non è, dunque, dato rinvenire nella normativa di
riferimento, per il settore privato, limitazioni di sorta in
ordine ai livelli della contrattazione collettiva, né alla
rappresentatività dei sindacati stipulanti.
Quanto sopra ha già formato oggetto di ampie precisazioni
negli Orientamenti COVIP del 12 novembre 2003 (“Coordinamento
di forme pensionistiche complementari collettive aventi ambiti
di destinatari parzialmente o totalmente sovrapposti”). Come
chiarito in detto documento, la sussistenza di una pluralità
di forme pensionistiche di carattere collettivo con aree di
destinatari parzialmente coincidenti si traduce, in sostanza,
in una pluralità di offerte che vengono prospettate al
lavoratore, il quale, nell’ambito del principio della libertà
di adesione, ha facoltà di esercitare l’opzione di scelta tra
i diversi fondi ad ambito definito, tutti riferiti al rapporto
di lavoro di cui è parte.
Pertanto, nel caso di specie, i lavoratori che hanno titolo,
in base alle fonti istitutive del Fondo … e del Fondo
regionale …, di aderire sia all’uno sia all’altro, sono liberi
di scegliere a quale Fondo accedere, o successivamente
trasferire la propria posizione individuale.
Quanto, poi, alla contribuzione, i predetti lavoratori avranno
diritto al contributo datoriale nella misura e alle condizioni
previste dalle rispettive fonti istitutive. Nel caso di
adesione al Fondo regionale …, il lavoratore può pertanto
continuare a ricevere la contribuzione datoriale in forza
dell’impegno assunto dallo stesso datore di lavoro in base
alle previsioni dei relativi accordi.
Il Presidente
Novembre 2003
Oggetto: Decorrenza del termine quinquennale – facoltà di
trasferimento presso altro fondo (art. 10, comma 3-bis del
d.lgs.124/93)
(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale )
Si fa riferimento alla nota pervenuta il …, con la quale
codesto Fondo ha sottoposto all'attenzione della Commissione
un quesito in ordine al tema dell'interpretazione del comma
3-bis dell'art. 10 del d.lgs.124/93.
In particolare, si chiede un parere sul tema della
individuazione del momento dal quale far decorrere il computo
dei "primi cinque anni di vita del fondo pensione", ai fini
della determinazione del periodo di permanenza presso il fondo
necessario affinché il singolo iscritto possa eventualmente
avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione
previdenziale presso altro fondo pensione.
Sul punto si reputa che l'espressione utilizzata dal
legislatore, piuttosto che essere collegata al momento della
formale costituzione dell'associazione - fondo pensione (atto
costitutivo), debba essere più opportunamente ricondotta al
momento in cui il fondo è posto nella concreta possibilità di
operare (e di acquisire quindi le adesioni dei destinatari)
avendo ricevuta la prescritta autorizzazione all'esercizio.
Ciò tanto più in quanto la fattispecie in esame comporta la
decorrenza di un termine che acquista significato in specifico
rapporto al concreto avvio di un programma pensionistico
complementare, con la possibilità, per i destinatari
dell'iniziativa, di cominciare a costruire la propria
posizione individuale.
Per quanto sopra, si reputa che l'atto dal quale far decorrere
il computo del quinquennio di cui al comma in esame debba
individuarsi nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività,
quale momento cui consegue la possibilità di procedere alla
raccolta delle adesioni e dei contributi, estrinsecazione
della concreta operatività dell'iniziativa previdenziale.
Il Presidente
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