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TRASFERIMENTI
Aprile 2009
Oggetto: Quesito in materia di trasferimento della posizione
individuale
(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale )
Si fa riferimento alla nota del … con la quale codesto Fondo
ha chiesto un parere in merito alla disciplina del
trasferimento della posizione individuale contenuta nell’art.
14, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005.
In particolare, con detta nota, è stato fatto presente che
alcuni dipendenti della Società …, con sede a … e …., iscritti
al Fondo pensione …, a seguito della maturazione del periodo
biennale di permanenza, hanno chiesto il trasferimento della
posizione al Fondo pensione complementare per i lavoratori
dipendenti della Regione ….
In merito alla legittimità della richiesta di trasferimento,
codesto Fondo manifesta alcune perplessità, ritenendo che la
disciplina sulla portabilità della posizione prevista dal
citato art. 14, comma 6, riguardi unicamente i trasferimenti
da un fondo pensione negoziale ad un fondo pensione aperto o
ad un PIP e viceversa, non contemplando, invece, la
possibilità di spostare la posizione da un fondo pensione
negoziale ad altro fondo pensione negoziale.
In sostanza, secondo quanto prospettato nella richiesta di
parere, gli aderenti, pur avendo potuto scegliere, in sede di
adesione, tra il Fondo … e il Fondo pensione complementare per
i lavoratori dipendenti della Regione …, una volta aderito ad
uno dei due fondi sarebbero vincolati a permanere presso lo
stesso, ferma restando la possibilità di trasferire la
posizione ad un fondo aperto o ad un PIP.
Viene, inoltre, sollevato un ulteriore aspetto di
problematicità. Ad avviso di codesto Fondo, infatti,
risulterebbe preclusa la portabilità del contributo datoriale
verso il Fondo pensione complementare per i lavoratori
dipendenti della Regione …, in considerazione del fatto che il
CCNL istitutivo del Fondo … non contiene disposizioni in
proposito.
Con riguardo al primo profilo, si osserva che l’art. 14, comma
6, prevede che decorsi due anni di partecipazione alla forma
“l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione
individuale maturata ad altra forma pensionistica.”.
La disposizione appare, nella sua ampia formulazione, molto
chiara nell’accordare agli aderenti la facoltà di scegliere
liberamente la forma pensionistica di destinazione tra tutte
quelle alle quali abbiano titolo di accedere, a prescindere
dalla natura dell’adesione, collettiva o individuale, o della
tipologia di forma. Non sembra possa dubitarsi, infatti, che
come il lavoratore in fase di adesione può scegliere la forma
pensionistica cui aderire, analogamente può esercitare la
medesima scelta anche in una fase successiva, optando per il
trasferimento della posizione ad altra forma.
La diversa impostazione prospettata nella richiesta di parere,
oltre a non essere coerente con l’ampia previsione di cui al
citato art. 14, comma 6, non trova rispondenza neanche nelle
previgenti disposizioni in materia di trasferimento della
posizione.
Il d.lgs. n.124/1993, infatti, all’art. 10 disciplinava il
trasferimento volontario della posizione con due distinte
disposizioni riconducibili l’una, alle forme a carattere
collettivo e l’altra alle forme pensionistiche individuali.
Con riferimento alle prime, il comma 3-bis disponeva che le
fonti istitutive dovessero prevedere la facoltà di
trasferimento della posizione individuale dell’iscritto presso
altro fondo pensione negoziale o aperto o presso forme
pensionistiche individuali, decorso un periodo minimo di
permanenza di cinque anni, limitatamente ai primi cinque anni
di vita del fondo, e a regime, di tre anni.
Per le forme pensionistiche individuali il comma 3-quinquies
prescriveva che i relativi regolamenti o contratti dovessero
contemplare la facoltà di trasferimento verso fondi negoziali,
fondi aperti e verso altre forme pensionistiche individuali,
non prima del decorso di tre anni dall’adesione o dalla
conclusione del contratto.
Il d.lgs. n.124/1993 prevedeva, dunque, espressamente la
possibilità di trasferire la posizione a forme pensionistiche
della medesima tipologia di quella di appartenenza, sia nel
caso di adesioni collettive che individuali.
L’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, invece, reca
un’unica disciplina dei trasferimenti volontari relativa a
tutte le forme pensionistiche, prevedendo genericamente che la
posizione individuale possa essere trasferita “ad altra forma
pensionistica complementare” e uniformando per tutte le forme
il periodo minimo di permanenza (riducendolo a due anni).
Alla luce di quanto sopra rilevato, si ritiene che il
legislatore della riforma non abbia inteso dettare una
disciplina più restrittiva del trasferimento della posizione
rispetto al sistema previgente; ciò, soprattutto, se si
considera il principio di delega contenuto nella legge n.
243/2004 relativo alla “eliminazione degli ostacoli che si
frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori
all’interno del sistema della previdenza complementare.”.
L’interpretazione prospettata da codesto Fondo, oltre che
contraria alla lettera della norma, si porrebbe, infatti, in
contrasto anche con i criteri ispiratori della riforma, tesi a
valorizzare la facoltà di scelta della forma cui accedere sia
in fase di adesione che di trasferimento.
Si ritiene, quindi, che l’art. 14, comma 6 del decreto
n.252/2005 consenta il trasferimento volontario della
posizione verso una qualsiasi forma pensionistica
complementare, individuale o collettiva, alla quale l’aderente
possa aderire, a prescindere dalla natura della forma di
provenienza e di quella di destinazione.
Quanto alla seconda questione prospettata, relativa alla
portabilità del contributo datoriale, si ha presente che il
medesimo art. 14, comma 6, prevede che, in caso di esercizio
della facoltà di trasferimento, il lavoratore ha diritto al
versamento del contributo del datore di lavoro alla nuova
forma prescelta “nei limiti e secondo le modalità stabilite
dai contratti o accordi collettivi anche aziendali”.
Sul punto codesto Fondo esprime il convincimento che il
lavoratore che trasferisce la posizione dallo stesso Fondo …
al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti
della Regione … non abbia diritto al contributo datoriale in
quanto il CCNL istituivo di … nulla prevede in merito.
Anche su tale questione, l’impostazione prospettata non appare
condivisibile in quanto il diritto di beneficiare del
contributo datoriale da parte del lavoratore che trasferisce
la posizione al Fondo regionale trova, in realtà, fondamento
nelle previsioni contenute nell’accordo collettivo istitutivo
dello stesso Fondo regionale …, a prescindere dalla previsioni
contenute nel contratto nazionale di categoria del Fondo ….
D’altra parte, il sistema delle fonti istitutive delle forme
pensionistiche complementari, delineato dall’art. 3 del d.lgs.
n.252/2005 (e ancor prima dall’art. 3 del d.lgs.124/1993)
rende possibile la compresenza, in materia di previdenza
complementare, di fonti istitutive di diverso livello, dirette
alla medesima categoria o raggruppamento di lavoratori.
La previsione, in tale norma, di un’ampia articolazione delle
possibili aree di aggregazione lascia, pertanto, notevole
facoltà di scelta ai promotori nell’individuazione dei criteri
di formazione dei gruppi a cui riferire i fondi. Per quanto
concerne la fonte costituita da contratti e accordi
collettivi, non è, dunque, dato rinvenire nella normativa di
riferimento, per il settore privato, limitazioni di sorta in
ordine ai livelli della contrattazione collettiva, nè alla
rappresentatività dei sindacati stipulanti.
Quanto sopra ha già formato oggetto di ampie precisazioni
negli Orientamenti COVIP del 12 novembre 2003 (“Coordinamento
di forme pensionistiche complementari collettive aventi ambiti
di destinatari parzialmente o totalmente sovrapposti”). Come
chiarito in detto documento, la sussistenza di una pluralità
di forme pensionistiche di carattere collettivo con aree di
destinatari parzialmente coincidenti si traduce, in sostanza,
in una pluralità di offerte che vengono prospettate al
lavoratore, il quale, nell’ambito del principio della libertà
di adesione, ha facoltà di esercitare l’opzione di scelta tra
i diversi fondi ad ambito definito, tutti riferiti al rapporto
di lavoro di cui è parte.
Pertanto, nel caso di specie, i lavoratori che hanno titolo,
in base alle fonti istitutive del Fondo … e del Fondo
regionale …, di aderire sia all’uno sia all’altro, sono liberi
di scegliere a quale Fondo accedere, o successivamente
trasferire la propria posizione individuale.
Quanto, poi, alla contribuzione, i predetti lavoratori avranno
diritto al contributo datoriale nella misura e alle condizioni
previste dalle rispettive fonti istitutive. Nel caso di
adesione al Fondo regionale …, il lavoratore può pertanto
continuare a ricevere la contribuzione datoriale in forza
dell’impegno assunto dallo stesso datore di lavoro in base
alle previsioni dei relativi accordi.
Il Presidente
Novembre 2003
Oggetto: Decorrenza del termine quinquennale – facoltà di
trasferimento presso altro fondo (art. 10, comma 3-bis del
d.lgs.124/93)
(lettera inviata ad un fondo pensione negoziale )
Si fa riferimento alla nota pervenuta il …, con la quale
codesto Fondo ha sottoposto all'attenzione della Commissione
un quesito in ordine al tema dell'interpretazione del comma
3-bis dell'art. 10 del d.lgs.124/93.
In particolare, si chiede un parere sul tema della
individuazione del momento dal quale far decorrere il computo
dei "primi cinque anni di vita del fondo pensione", ai fini
della determinazione del periodo di permanenza presso il fondo
necessario affinchè il singolo iscritto possa eventualmente
avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione
previdenziale presso altro fondo pensione.
Sul punto si reputa che l'espressione utilizzata dal
legislatore, piuttosto che essere collegata al momento della
formale costituzione dell'associazione - fondo pensione (atto
costitutivo), debba essere più opportunamente ricondotta al
momento in cui il fondo è posto nella concreta possibilità di
operare (e di acquisire quindi le adesioni dei destinatari)
avendo ricevuta la prescritta autorizzazione all'esercizio.
Ciò tanto più in quanto la fattispecie in esame comporta la
decorrenza di un termine che acquista significato in specifico
rapporto al concreto avvio di un programma pensionistico
complementare, con la possibilità, per i destinatari
dell'iniziativa, di cominciare a costruire la propria
posizione individuale.
Per quanto sopra, si reputa che l'atto dal quale far decorrere
il computo del quinquennio di cui al comma in esame debba
individuarsi nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività,
quale momento cui consegue la possibilità di procedere alla
raccolta delle adesioni e dei contributi, estrinsecazione
della concreta operatività dell'iniziativa previdenziale.
Il Presidente
Febbraio 2011
Previdenza complementare – Applicazione dell’art. 12 dell’Allegato VIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità Europee
(lettera inviata ad una società istitutrice di un fondo pensione aperto)
Si fa riferimento al Vs. quesito del ……… con il quale, in qualità di società istitutrice di un fondo pensione aperto, avete chiesto chiarimenti in merito alle modalità da seguire al fine di poter accogliere le richieste formulate da alcuni ex agenti delle Comunità Europee che, rientrando in Italia al termine della loro esperienza professionale presso gli organismi comunitari, intendono trasferire ad un fondo pensione italiano quanto maturato presso il regime pensionistico delle Comunità.
Per quanto concerne la tutela pensionistica, i funzionari comunitari sono iscritti ad uno speciale regime previdenziale, costituito nel quadro dell’organizzazione comunitaria, con finanziamento e configurazione completamente autonomi rispetto ai singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri.
In particolare, l’articolo 12 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari della Comunità Europee (Regolamento n. 259 del 1968, come modificato con successivo Regolamento n.723/2004 del Consiglio del 22 marzo 2004), stabilisce che i funzionari che lasciano l’istituzione comunitaria senza poter beneficiare di una pensione di anzianità, immediata o differita, possono trasferire quanto accumulato nel regime pensionistico delle Comunità presso un’assicurazione privata o un fondo pensione nazionale di loro scelta che garantisca (da intendersi limitatamente a dette somme trasferite):
1. che non sia rimborsato il capitale;
2. che non si provveda al versamento di una rendita mensile prima del sessantesimo anno di età e al più tardi a partire dal sessantacinquesimo;
3. che siano previste prestazioni in materia di reversibilità;
4. che un ulteriore trasferimento ad altro fondo sia autorizzato solo alle medesime condizioni di cui ai punti precedenti.
Al riguardo, codesta società ha rilevato che la normativa italiana in materia di fondi pensione e, di conseguenza, il Regolamento del proprio fondo pensione aperto, non risulta essere allineato alle caratteristiche previste dalla normativa comunitaria e pertanto, sono stati chiesti chiarimenti sulla procedura da seguire per soddisfare le richieste degli ex agenti delle Comunità Europee che intendono salvaguardare la continuità della loro posizione previdenziale.
Considerate le previsioni contenute nel d.lgs. n. 252 del 2005, si concorda nel ritenere che vi sarebbe un contrasto tra il Regolamento comunitario che disciplina il trasferimento della posizione previdenziale alle quattro condizioni in precedenza accennate e la normativa interna che disciplina i fondi pensione in Italia.
La prima condizione che lo Statuto dei funzionari richiede è che le forme pensionistiche complementari interne agli Stati membri non diano corso a rimborsi del capitale. Il sistema della previdenza complementare in Italia consente, invece, in alcuni casi l’erogazione di capitali. In primo luogo, si ricorda l’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 252 del 2005 che ammette l’erogazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale ovvero, a determinate condizioni, l’erogazione integrale in capitale. Rientra in tale ambito anche l’art. 23, comma 7, che consente ai c.d. vecchi iscritti a previdenza complementare di chiedere la liquidazione dell’intera prestazione in capitale. Vi è, poi, l’art. 14, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005 che prevede la possibilità di ottenere il riscatto parziale o totale della posizione individuale nei casi espressamente individuati. Altra previsione è quella di cui all’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 252 del 2005 che consente la fruizione di anticipazioni nei casi e entro i limiti ivi previsti. Vi è inoltre l’art. 14, comma 2, d. lgs. n. 252 del 2005 che stabilisce, in caso di morte dell’aderente che non abbia maturato i requisiti per accedere alla prestazione previdenziale, la possibilità di riscatto da parte dei beneficiari designati o dagli eredi.
La seconda condizione, relativa all’erogazione della prestazione previdenziale non prima dei 60 anni e non dopo i 65 di età, potrebbe, poi, contrastare con l’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 252 del 2005 che espressamente subordina l’acquisizione del diritto alla prestazione pensionistica complementare al momento di maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare. Un contrasto emerge anche con la previsione di cui all’art.11, comma 4, d.lgs. n. 252 del 2005, che consente l’erogazione delle prestazioni pensionistiche con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
Il ns. ordinamento non risulta del tutto compatibile neppure con la terza condizione, attinente alla previsione di prestazioni in materia di reversibilità. Non è in linea con tale previsione l’art. 14, comma 2, d. lgs. n. 252 del 2005 sopra richiamato, considerato che il Regolamento comunitario prevede l’erogazione di una pensione di reversibilità e che tale previsione sembra riguardare anche il caso di decesso dell’aderente prima della maturazione dei requisiti per la pensione. E’ inoltre da considerare che nel Regolamento (art. 79 e Capitolo 4 dell’Allegato VIII) la pensione di reversibilità è, in primo luogo, intesa come la pensione spettante al coniuge del funzionario; in presenza di un coniuge, dunque, non dovrebbero essere ammesse opzioni di riversibilità a favore di soggetti diversi (ipotesi invece ammessa nel ns. sistema).
Considerando, in ultimo, la quarta condizione prevista dallo Statuto dei funzionari della CE risulta evidente che i limiti al trasferimento successivo presso altre forme previdenziali che non presentano le condizioni richieste dall’art. 12, Allegato VIII dello Statuto dei funzionari collidono con la libertà di trasferimento riconosciuta dall’art. 14 del d.lgs. n. 252 del 2005.
Per quanto qui rileva si pone, pertanto, la questione della diretta applicabilità dello Statuto dei funzionari della Comunità Europea in deroga alle previsioni del d.lgs. n. 252 del 2005.
Giova a tale proposito tenere presente che lo Statuto dei funzionari della CE è stato adottato con Regolamento del Consiglio. Come previsto dall’art. 2 del Regolamento n. 723/2004, detto Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. E’ inoltre da considerare che l’art.12 del Regolamento non sembra richiedere l’emanazione di disposizioni nazionali di esecuzione. Ciò è stato anche precisato dagli Uffici della Commissione Europea nell’informativa pubblicata nella G.U.C.E. del 2 ottobre 2008.
Nella gerarchia delle fonti i Regolamenti comunitari sono norme c.d. self-executing e, cioè, direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. La diretta applicabilità sta ad indicare che il Regolamento acquista efficacia in ciascuno Stato aderente senza che sia necessario, ove non diversamente previsto, un atto di ricezione o di adattamento da parte dei singoli ordinamenti statali. Ne deriva che i Regolamenti comunitari entrano direttamente nell’ordinamento nazionale ed i provvedimenti legislativi in contrasto con gli stessi non possono essere applicati dagli Stati membri tenuti al rispetto del Regolamento comunitario in base agli impegni assunti dal Trattato istitutivo della Comunità Europea.
Considerato quanto sopra, si condivide la soluzione prospettata da codesta società consistente nell’apertura di posizioni previdenziali specifiche a favore degli ex agenti delle Comunità europee, con un vincolo che garantisca il rispetto delle condizioni richieste dalla normativa comunitaria, in deroga a quanto previsto dalla sopra citata normativa italiana e dalle norme regolamentari del fondo.
Ai fini della puntuale definizione delle specifiche deroghe regolamentari, da prevedersi nei casi in parola, si prega di prendere contatto con la Direzione Vigilanza competente.
Il Presidente
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