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COME RICHIEDERE UN’ANTICIPAZIONE DEL MONTANTE ACCUMULATO

Quali anticipazioni si possono ottenere prima del pensionamento

Prima del pensionamento, è possibile richiedere alcune prestazioni o anticipazioni sul capitale accumulato presso il Fondo.

Prima del pensionamento, in particolare, è possibile richiedere una anticipazione della posizione individuale qualora si verifichino alcune situazioni di particolare rilievo per la propria vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre personali esigenze.

Le anticipazioni, in dettaglio, possono essere richieste:

–      per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, connessi a gravi motivi di salute, relativi all’aderente al Fondo, al coniuge e ai figli, in qualsiasi momento (a prescindere, quindi, dalla durata di partecipazione al Fondo) in misura non superiore al 75 per cento dell’intera posizione; sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, il che vuol dire che l’aliquota potrà scendere fino al 9% nel caso in cui l’aderente abbia partecipato per almeno 35 anni (senza riscatti totali);

–      per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione, sempre fino al 75 per cento della posizione, decorsi otto anni dall’iscrizione a forme pensionistiche complementari; sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 23%;

–      per ulteriori esigenze degli iscritti, decorsi otto anni all’iscrizione e per un importo non superiore al 30 per cento; in quest’ultimo caso, quindi, saranno sufficienti la richiesta e il decorso del periodo previsto per la maturazione del diritto all’anticipazione, non dovendo la forma pensionistica effettuare alcuna indagine circa le motivazione alla base della richiesta; sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 23%.

Attenzione. Qualora abbia in corso un contratto di finanziamento (cessione del quinto e/o delegazione di pagamento), notificato al Fondo, l’aderente dovrà produrre la  liberatoria dell’Istituto mutante. In assenza della liberatoria, l’anticipazione può essere liquidata solo per spese sanitarie, nei limiti dei 4/5 del montante disponibile, a fronte della documentazione presentata per la prestazione richiesta ed il restante 1/5 rimarrà vincolato a favore dell’istituto mutuante.

L’ammontare minimo della anticipazione richiedibile al Fondo e fissato in  2.000,00 euro al lordo della fiscalità. Eventuali richieste ricevute dal Fondo di ammontare inferiore non saranno erogate.

L’anticipazione può essere richiesta dall’aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate

Ancora attenzione. Per le richieste indicate, ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per le anticipazioni, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

La percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e, conseguentemente l’entità della pensione complementare che sarà erogata al momento del pensionamento. In qualsiasi momento, però, è possibile reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al Fondo.

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