Trasferimento

Miniguida su cosa fare in caso di cambio lavoro

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, l’aderente può trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica alla quale acceda in relazione alla nuova attività.

L’operazione di trasferimento, oltre a consentire la prosecuzione dell’accumulo previdenziale senza soluzione di continuità, non è soggetta a tassazione.

In costanza dei requisiti di partecipazione, l’iscritto può trasferire l’intera posizione individuale maturata presso altra forma pensionistica. Il trasferimento può essere richiesto solo dopo almeno due anni di partecipazione al Fondo pensione. Nell’operare la scelta, si raccomanda di valutare con attenzione i costi. Al riguardo, può essere utile l’utilizzo del CONFRONTA COSTI.

DA SAPERE: “Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all’esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso.”(Art.14 comma 8 D.lgs. 252/2005 )