Informativa sulle Scelte di Destinazione del TFR e Adesione Automatica a FON.TE. (dal 1° luglio 2026)
A partire dal primo luglio 2026, entrano in vigore le nuove regole introdotte dalla legge in merito all’adesione automatica alla previdenza complementare. La normativa prevede un meccanismo di silenzio-assenso che ti concede una finestra temporale di sessanta giorni dalla data di assunzione per esprimere la tua scelta sulla destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Il fondo pensione di riferimento per i dipendenti dei settori commercio, turismo e servizi è FON.TE[1]. Le regole di questo meccanismo si applicano con modalità differenti a seconda che tu sia un lavoratore alla prima assunzione nel settore privato oppure un lavoratore con precedenti esperienze lavorative nel settore privato.
Lavoratori alla prima assunzione
Se vieni assunto per la prima volta in assoluto come lavoratore dipendente, la legge prevede che la tua adesione alla previdenza complementare avvenga in modo automatico. A partire dalla data della tua assunzione, hai a disposizione sessanta giorni di tempo per decidere se rinunciare a questa iscrizione automatica. Nel caso in cui tu decida di rinunciare, dovrai comunicare al datore di lavoro la tua volontà di mantenere il TFR in azienda oppure di destinarlo a un fondo pensione diverso da quello di categoria. Se invece fai trascorrere i sessanta giorni senza esprimere alcuna preferenza, sarai iscritto automaticamente a FON.TE. con effetto retroattivo dalla data di assunzione. A seguito dell’iscrizione automatica, confluiranno nel fondo il tuo TFR maturando, il contributo minimo a tuo carico previsto dal contratto collettivo e il contributo a carico del datore di lavoro. È importante sottolineare che il contributo a tuo carico non è obbligatorio se la tua retribuzione annuale lorda risulta inferiore all’assegno sociale annuale; in questa specifica situazione, potrai dichiarare entro i sessanta giorni di non voler versare la tua quota di contribuzione. Nel caso in cui il contratto collettivo preveda la sospensione dei versamenti contributivi durante il periodo di prova, il datore di lavoro verserà a FON.TE. il solo TFR fin dal primo giorno di assunzione, per poi iniziare a versare anche i contributi una volta superata la prova.
Lavoratori non di prima assunzione
Se non sei alla tua prima esperienza lavorativa e attivi un nuovo rapporto di lavoro successivamente al 30 giugno 2026, il meccanismo di adesione automatica scatta soltanto se, al momento dell’assunzione, risulti già iscritto a una forma di previdenza complementare che prevede il versamento totale o parziale del tuo TFR. Per chiarire la tua posizione, il datore di lavoro ti richiederà di compilare un’apposita dichiarazione. Se confermi di avere già un’adesione attiva con versamento del TFR, avrai sessanta giorni per indicare a quale fondo destinare il nuovo TFR maturando. In assenza di una tua scelta esplicita entro questo termine, l’adesione avverrà in automatico e il TFR verrà conferito per l’intero importo. Al contrario, se dichiari di non essere iscritto ad alcun fondo pensione con versamento del TFR, oppure di avere un’adesione che prevede il versamento dei soli contributi senza il TFR, il meccanismo automatico non troverà applicazione. In queste ultime ipotesi, il tuo nuovo datore di lavoro manterrà il TFR in azienda ovvero presso il Fondo di tesoreria INPS, ferma restando la tua assoluta libertà di iscriverti volontariamente a un fondo pensione in qualsiasi momento futuro.
Investimento dei contributi e opzioni future
Qualora si attivi l’iscrizione automatica per silenzio-assenso, i tuoi versamenti saranno gestiti attraverso un modello di investimento denominato life-cycle. Questo percorso adegua automaticamente la composizione degli investimenti alla tua età, prediligendo una maggiore presenza di azioni per favorire la crescita nel lungo periodo quando sei più giovane, per poi passare a un profilo progressivamente più prudente man mano che ti avvicini all’età pensionabile. Avrai comunque la possibilità di modificare il comparto di investimento in qualsiasi momento, scegliendo tra le diverse linee messe a disposizione da FON.TE. L’iscrizione automatica non rappresenta un vincolo permanente, in quanto potrai trasferire l’intera posizione maturata verso un altro fondo pensione complementare di tua scelta dopo almeno due anni di permanenza, senza incorrere in imposte o nella perdita dei contributi. Infine, in determinati casi disciplinati dalla legge, potrai richiedere il riscatto totale o parziale di quanto accumulato, tenendo presente che tali somme saranno soggette a tassazione secondo le norme vigenti. Per conoscere tutti i dettagli su condizioni e modalità delle singole opzioni, ti invitiamo a consultare la Nota Informativa disponibile sul sito ufficiale del fondo.
Date, scadenze e informazioni chiave
| Elemento | Dettaglio Operativo |
| Decorrenza normativa | 1° luglio 2026 per tutte le nuove assunzioni che intervengono a partire da questa data. |
| Finestra di scelta | 60 giorni dalla data di assunzione per esprimere una volontà esplicita o rinunciare all’automatismo. |
| Fondo di destinazione | FON.TE., in quanto fondo collettivo di riferimento per il CCNL Terziario, commercio, turismo e servizi[2]. |
| Chi viene iscritto in automatico | I lavoratori alla prima assunzione assoluta nel settore privato e i lavoratori con precedenti esperienze nel settore privato che risultano già iscritti a un fondo pensione con versamento del TFR al momento della nuova assunzione. |
| Chi NON viene iscritto in automatico | I lavoratori non di prima assunzione che non risultano iscritti ad alcun fondo al momento della nuova assunzione, oppure che hanno un’adesione pregressa ma limitata al solo versamento dei contributi senza TFR. |
| Cosa viene versato in caso di silenzio | Il TFR maturando, il contributo minimo a carico del lavoratore e il contributo a carico dell’azienda. |
| Decorrenza dell’iscrizione | L’adesione automatica, in assenza di diversa comunicazione, si attiva con effetto retroattivo a far data dal giorno di assunzione. |
| Gestione del periodo di prova | Se previsto dal contratto, l’azienda versa fin dal primo giorno il solo TFR, per poi avviare anche il versamento dei contributi una volta superato con successo il periodo di prova. |
| Esenzione dal contributo | Se la retribuzione annuale lorda è inferiore all’assegno sociale, il lavoratore ha facoltà di dichiarare entro i 60 giorni di voler destinare il TFR senza versare il contributo a proprio carico. |
La previdenza complementare è diventata la regola. La rinuncia all’adesione rappresenta un’eccezione che puoi comunque esercitare consapevolmente entro le tempistiche stabilite.
[1] Per tutti gli altri contratti che individuano FON.TE., quale fondo di previdenza complementare consulta l’Allegato alla Nota Informativa.
[2] Per tutti gli altri contratti che individuano FON.TE., quale fondo di previdenza complementare consulta l’Allegato alla Nota Informativa.
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