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PIP

Forme pensionistiche individuali realizzate attraverso contratti di assicurazione sulla vita (vedi: Contratti di assicurazioni sulla vita). Non possono essere destinatari di conferimento con modalità tacite del TFR. L’impresa di assicurazione può prevedere che la posizione individuale dell’aderente sia collegata a gestioni separate di ramo I e/o a fondi interni assicurativi oppure a OICR (unit linked rientranti nel ramo III). Non è invece possibile istituire PIP mediante prodotti index linked, pure rientranti nel ramo III.

Sono denominati PIP “nuovi” – i PIP conformi al Decreto lgs. 252/2005 e iscritti all’Albo tenuto dalla COVIP. Possono essere PIP “vecchi” successivamente adeguati o PIP istituiti successivamente al 31.12.2006.

Sono denominati PIP “vecchi” – i PIP relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2006 per i quali l’impresa di assicurazione non abbia provveduto agli adeguamenti di cui all’art. 23, comma 3 del Decreto lgs. 252/2005.

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